Tari e nuovi rifiuti urbani, ecco la circolare del MiTE

di Luigi Palumbo 13/04/2021

Riduzioni della Tari per le imprese che avviano a recupero sul mercato i propri rifiuti urbani: il Ministero della Transizione Ecologica firma la circolare di chiarimento. Per l’anno in corso scadenza delle comunicazioni di fuoriuscita dal servizio pubblico fissata al 31 maggio, ma è corsa agli emendamenti al dl “sostegni”

Le utenze non domestiche che scelgono di fuoriuscire dal servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani avranno diritto già da quest’anno a riduzioni della Tari in proporzione alle quantità avviate a recupero. Lo chiarisce la circolare firmata ieri mattina dal direttore generale per l’economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica Laura D’Aprile. Il provvedimento, che Ricicla.tv aveva potuto consultare in anteprima nelle scorse settimane, punta a fare chiarezza sui meccanismi per la determinazione delle tariffe alla luce della disciplina sulla classificazione dei rifiuti introdotta dal decreto legislativo 116 del 2020. In vigore dallo scorso gennaio, il d.lgs. ha infatti recepito la nuova direttiva quadro europea sui rifiuti ridefinendo il perimetro degli urbani e degli speciali, facendo “venire meno il potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità” e confermando la possibilità per le attività commerciali, artigianali e industriali di affidare al mercato i propri rifiuti urbani. Lo stesso decreto però faceva erroneamente riferimento, per la parte tributaria, alla disciplina ormai abrogata sulla Tia2, mentre la circolare del Ministero chiarisce che “nelle more di un intervento di coordinamento normativo” e alla luce di “una lettura attualizzata ed evolutiva delle norme” le novità introdotte dal d.lgs 116/2020 sono da riferirsi alla disciplina tariffaria attualmente in vigore, ovvero quella sulla Tari.

Secondo quanto scrive il Ministero, in virtù della nuova disciplina introdotta dal decreto di recepimento della direttiva Ue la riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che scelgono di affidare al mercato i propri rifiuti urbani “deve essere riferita a qualunque processo di recupero” e non solo al riciclo, come prevedeva l’originale disciplina Tari, e “l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della Tari in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero”. Resta però dovuto, specifica la circolare, il versamento della quota fissa della tariffa. Il Ministero chiarisce poi che ai fini del prelievo vengono considerate produttrici sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali anche le attività industriali e artigianali, ma per entrambe sono escluse dal calcolo della Tari “le superfici dove avviene la lavorazione industriale” e “i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali” mentre “continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini”.

Quanto ai vincoli temporali, la circolare conferma i termini introdotti dal decreto legge “sostegni”, che ha fissato al 31 maggio di ciascun anno la scadenza per la comunicazione al comune o al gestore d’ambito della volontà di fuoriuscire dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, chiarendo che “limitatamente al 2021” resta fissato al 30 giugno il termine ultimo per l’approvazione dei regolamenti Tari e delle tariffe da parte dei comuni. Una precisazione con la quale il Ministero sembrerebbe confermare (il condizionale resta d’obbligo) come per l’anno in corso le richieste di fuoriuscita possano già valere ai fini della determinazione delle tariffe che i Comuni sono chiamati ad approvare entro questa fine giugno. mentre per gli anni successivi “per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti”.

Un chiarimento, quello sull’anno in corso, che non farà piacere ai Comuni, che in una proposta di emendamento alla legge di conversione del decreto “sostegni” hanno infatti chiesto di rinviare al 2022 l’efficacia delle comunicazioni di fuoriuscita dal servizio pubblico, visto che il solo mese di tempo tra la scadenza di maggio e quella di giugno, scrive Anci in una nota, “non consentirebbe agli enti, data la ristrettezza dei tempi, di valutare l’impatto delle scelte operate dagli utenti sulle tariffe 2021″. E anche per gli anni successivi al 2021, sottolinea l’associazione dei Comuni, “la stessa formulazione rischia di mettere a repentaglio gli equilibri del sistema, quando, a regime, il piano finanziario e le tariffe vanno definite entro il 31 dicembre dell’anno precedente”.

La comunicazione del Ministero affronta anche uno degli aspetti più controversi della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 116, finito addirittura nel mirino dell’antitrust, quello del vincolo di 5 anni che le utenze non domestiche sarebbero tenute a rispettare per l’affidamento dei propri rifiuti urbani al mercato o al servizio pubblico. Una previsione che solo qualche giorno fa, nella propria relazione annuale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva bollato come “discriminatoria per i gestori privati“. Censura alla quale il Ministero sembra rispondere chiarendo che “detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato”. Un’apertura che incontra il favore delle associazioni datoriali come Cna e Confartigianato, che potrebbero comunque chiedere lo stralcio definitivo del riferimento ai 5 anni dal d.lgs. 116 con una serie di emendamenti alla legge di conversione del decreto “sostegni”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *