Rifiuti, Consiglio di Stato: “MTR 2 idoneo a determinare distorsioni della concorrenza”

di Luigi Palumbo 04/08/2023

Una sentenza del Consiglio di Stato, alla quale ARERA si è già adeguata, stronca il metodo tariffario rifiuti per la “remunerazione aggiuntiva” garantita ai gestori integrati dalle attività di selezione della raccolta differenziata. Una scelta “idonea a determinare distorsioni della concorrenza”. Assoambiente: “Nell’attuazione del metodo molti punti di rottura da rinsaldare”


“Illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza“. È un giudizio pesantissimo quello espresso dal Consiglio di Stato in una sentenza che dispone l’annullamento di parte della deliberazione 363/2021/R/rif di ARERA. Un’altra, dura picconata al metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR 2), insieme alla sentenza che ha confermato l’illegittima applicazione del sistema degli ‘impianti minimi’ da parte della Regione Emilia-Romagna. Accogliendo l’appello di un’impresa di selezione degli imballaggi in plastica da raccolta differenziata – e ribaltando così il giudizio di primo grado del TAR Lombardia – i giudici di legittimità hanno censurato i passaggi del metodo tariffario relativi alle attività di selezione perché, per come formulati dal regolatore, determinerebbero un ingiusto vantaggio per i gestori integrati.

Stando alla ricostruzione del Consiglio di Stato, infatti, anche se le attività di selezione non risultano incluse nel perimetro della regolazione tariffaria, ai sensi del MTR 2 i gestori integrati possono non solo introdurle tra le componenti di costo della tariffa, ma se titolari di impianti di selezione possono anche godere degli incentivi garantiti dal cosiddetto fattore di ‘sharing’ dei ricavi, il meccanismo incentivante pensato per dividere tra gestore e utenza i proventi della vendita di materia ed energia dai rifiuti. Di fatto, si legge nella sentenza, i gestori integrati “duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale ‘rimborso’ dall’incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance (i consorzi per il riciclo, ndr)”. Dalla selezione della raccolta differenziata, insomma, i gestori integrati guadagnerebbero due volte, una dai consorzi e l’altra dalla tariffa (incentivi compresi) mentre gli altri operatori di mercato, chiarisce il Consiglio di Stato, “percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività”.

Una metodologia che i giudici giudicano “suscettibile di determinare un non trascurabile effetto distorsivo della concorrenza”, visto che la “remunerazione aggiuntiva” garantita ai gestori integrati rende di fatto più conveniente la loro attività, rischiando al contempo di spingere fuori dal mercato gli altri operatori. Da qui l’annullamento parziale del metodo regolatorio disposto con sentenza dal Consiglio di Stato. “A distanza di alcuni anni dall’avvento della regolazione nel settore della gestione dei rifiuti – ha commentato Assoambiente – vediamo i primi e numerosi esiti dei contenziosi giudiziari avviati dalle imprese. Questo non fa bene alla stabilità regolatoria tuttavia deve riconoscersi che tra obiettivi dell’Autorità, metodologia tariffaria e ‘messa a terra’ delle regole si sono creati diversi punti di rottura ancora da rinsaldare”.

La presa d’atto del regolatore non si è fatta attendere. Cogliendo l’occasione dell’aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR 2, pubblicato il 3 agosto 2023, ARERA ha infatti già riequilibrato le varie componenti di costo in ottemperanza alla sentenza. “L’ARERA ha sicuramente migliorato una metodologia molto articolata e complessa tuttavia gli spazi di affinamento sono ancora molti e dobbiamo lavorare (tutti) in questa direzione”, aggiunge Assoambiente. Il confronto tra imprese e regolatore, insomma, andrà avanti ancora a lungo. Anche sul ring della giustizia amministrativa. Il prossimo incontro è in calendario per dicembre, quando i giudici dovranno pronunciarsi nel merito sul meccanismo degli ‘impianti minimi’. Dopo averne già bocciato l’applicazione da parte della Regione Emilia-Romagna, chiarendo che “il principio di prossimità non può comprimere la concorrenza”, il Consiglio di Stato dovrà vagliare la legittimità delle sentenze del TAR Lombardia che nei mesi scorsi hanno stroncato l’intero sistema. Un match nel quale ARERA e il suo MTR 2 sembrano sempre più alle corde.

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