Codici EER e centri raccolta rifiuti, l’Albo aggiorna le regole per le iscrizioni

di

Redazione Ricicla.tv
16/07/2026

L’Albo nazionale gestori ambientali aggiorna le regole sull’utilizzo dei codici EER per le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5, in attuazione del nuovo regolamento sui centri di raccolta rifiuti. La circolare chiarisce l’impiego di codici non appartenenti al capitolo 20 per la categoria 1 e di alcuni codici del capitolo 20 per rifiuti speciali nelle categorie 4 e 5


L’Albo nazionale gestori ambientali interviene sull’utilizzo dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, adeguando le proprie indicazioni alle novità introdotte dalla nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani adottata dal Ministero dell’Ambiente.

La nuova circolare del Comitato nazionale si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale che ha sostituito e abrogato i precedenti provvedimenti dell’8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009. Il nuovo decreto ha infatti modificato l’elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche presso i centri di raccolta, integrandolo con ulteriori codici EER e rendendo necessario un aggiornamento delle modalità con cui tali codici possono essere utilizzati nei procedimenti di iscrizione all’Albo.

Come chiarisce il documento, il decreto del 26 marzo 2026 ha comportato “la modifica dell’elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche nei centri di raccolta, prevedendo l’integrazione di ulteriori codici EER”. Da qui la decisione del Comitato nazionale di adottare nuove direttive rivolte alle Sezioni regionali e provinciali e a Ecocerved.

Il primo chiarimento riguarda la categoria 1, relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Ai fini dell’iscrizione potranno essere utilizzati anche codici EER non appartenenti al capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, purché ricompresi nell’allegato 1 al decreto ministeriale del 26 marzo 2026. Nei provvedimenti di iscrizione o di variazione, le Sezioni dovranno riportare, accanto alle relative tipologie di rifiuti, una specifica annotazione: “rifiuti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.

La precisazione è rilevante perché consente di coordinare la classificazione europea dei rifiuti con il nuovo elenco dei materiali ammessi nei centri di raccolta. L’appartenenza a un capitolo diverso dal 20, tradizionalmente associato ai rifiuti urbani, non impedirà dunque l’utilizzo del codice ai fini dell’iscrizione in categoria 1, a condizione che il rifiuto sia espressamente contemplato dal nuovo decreto.

La circolare interviene anche sulle categorie 4 e 5, dedicate rispettivamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. In particolare, il Comitato nazionale chiarisce che alcuni rifiuti identificati esclusivamente con codici del capitolo 20 possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione in categoria 4 quando, in ragione della loro origine, siano classificabili come rifiuti speciali.

I codici interessati sono il 20 01 01, relativo a carta e cartone; il 20 01 08, riferito ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense; il 20 01 25, relativo a oli e grassi commestibili; e il 20 02 01, riferito ai rifiuti biodegradabili, ma limitatamente ai materiali derivanti da taglio e sfalcio nell’ambito delle attività di preparazione del cantiere.

Il criterio determinante resta quindi l’origine del rifiuto. La presenza di un codice EER collocato nel capitolo 20 non comporta automaticamente la qualificazione del rifiuto come urbano: in presenza dei presupposti previsti dalla normativa, lo stesso codice può identificare anche un rifiuto speciale e, di conseguenza, essere ricompreso nell’iscrizione in categoria 4.

Gli stessi rifiuti potranno essere utilizzati anche nell’ambito della categoria 5, purché l’iscrizione ricomprenda i rifiuti speciali non pericolosi secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006. La circolare precisa infatti che “i rifiuti riportati al punto 2 possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi”.

Con il nuovo intervento viene inoltre espressamente abrogata la circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, che aveva disciplinato la stessa materia sulla base del precedente quadro normativo. Le nuove indicazioni diventano quindi il riferimento operativo per le Sezioni dell’Albo e per le imprese chiamate a presentare domande di iscrizione o di variazione.

Leggi anche

End of Waste plastica raccolta in mare, al via la consultazione

di

Elvira Iadanza

Cartoni per bevande, in Italia il riciclo è totale. Ma la sfida si sposta su raccolta e selezione

di

Redazione Ricicla.tv

La crisi del riciclo della plastica arriva in Parlamento. L’opposizione presenta due interrogazioni parlamentari

di

Elvira Iadanza

Bioplastiche, il governo tira dritto: filiera soddisfatta, ma resta lo scontro con Bruxelles

di

Redazione Ricicla.tv