Redazione Ricicla.tv
28/03/2020

COVID-19, rifiuti e stoccaggi: ecco la circolare del Ministero dell’Ambiente

Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2020 alle 15:03

Regioni e province “scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente” per scongiurare “il concreto rischio dell’interruzione del servizio” ed evitare che l’emergenza coronavirus si trasformi in un’emergenza rifiuti. Questo l’invito contenuto in una circolare del Ministero dell’Ambiente di prossima pubblicazione, che Ricicla.tv ha potuto leggere in anteprima, nella quale il dicastero di Via Cristoforo Colombo detta le prime indicazioni per superare le “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19“.

Criticità che, come sottolineato nei giorni scorsi anche da Ispra e Snpa, sono dovute “sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità” sia “alle difficoltà che si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione”. Fattori che, nelle regioni non dotate di sufficiente capacita di smaltimento o recupero, potrebbero tradursi nella saturazione degli impianti di trattamento e quindi nella interruzione delle attività di raccolta.

Da qui le indicazioni del Ministero agli enti competenti, divise in cinque sezioni. Nella prima, dedicata alla capacita di stoccaggio, si indica la possibilità tra l’altro “con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza” un aumento “della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%”.

La seconda sezione, dedicata al deposito temporaneo,  chiarisce che le ordinanze “potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi”.

E anche per il “deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali” il Ministero osserva che le ordinanze  “potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%”.

Quanto all’incenerimento, il Ministero riconosce alle Regioni la possibilità di autorizzare gli impianti “a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti”.

In conclusione, rispetto allo smaltimento in discarica,  il Ministero ritiene possibile da parte delle autorità preposte “la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi” così come il conferimento di rifiuti prodotti “dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione”.

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