Formulario rifiuti, sì al passaggio dal digitale al cartaceo se Rentri funziona a singhiozzo

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Redazione Ricicla.tv
10/09/2026

A meno di una settimana dal termine del periodo transitorio, il Ministero dell’Ambiente introduce procedure di emergenza per i casi in cui i servizi Rentri continuano a essere disponibili ma un malfunzionamento impedisce di emettere, aggiornare o completare il formulario digitale. Previsto, a determinate condizioni, il passaggio al cartaceo e l’obbligo di documentare il disservizio


Per “mitigare” il rischio di non riuscire a emettere o integrare il FIR digitale, gli operatori iscritti al Rentri faranno bene a dotarsi di un sufficiente quantitativo di formulari cartacei vidimati e ad accompagnare il trasporto con una copia fisica del documento. A meno di una settimana dal passaggio, si spera definitivo, al formulario rifiuti digitale xFIR, il Ministero dell’Ambiente prova a mettere in sicurezza l’operatività del sistema informatico di tracciabilità Rentri con nuove istruzioni per la gestione delle situazioni di temporanea indisponibilità. O meglio di temporaneo “degrado”, questa l’espressione utilizzata dal Mase nel decreto direttoriale pubblicato il 10 settembre che definisce le procedure da adottare se “una o più funzionalità dei servizi Rentri a supporto della gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, determinando l’impossibilità della continuità delle attività”. Situazioni che, a condizioni ben precise, determineranno la possibilità, per gli operatori coinvolti nella movimentazione, di passare in deroga al cartaceo per completare il ciclo di vita del FIR.

Il nuovo decreto, insomma, interviene nella zona intermedia nella quale Rentri non è propriamente indisponibile, ma non consente di portare a termine una specifica operazione nel ciclo di vita del FIR. Il provvedimento completa così il quadro già costruito con i decreti direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026, dedicati rispettivamente all’indisponibilità dei servizi Rentri e alle procedure da adottare per il FIR digitale in caso di indisponibilità del sistema, della connessione Internet o dei servizi di autenticazione.

La condizione di degrado deve essere riscontrabile attraverso evidenze generate dal sistema Rentri. Il decreto richiama, tra gli esempi, specifici codici di risposta o messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità tramite API e i messaggi di errore visualizzati nell’area riservata del portale o sull’applicazione mobile dedicata al FIR digitale. Il presupposto fondamentale per l’accesso alle procedure in deroga all’obbligo di FIR digitale sarà quindi la conservazione delle testimonianze oggettive del degrado, come screenshot e ticket di assistenza. Entro il primo giorno lavorativo successivo alla fine della condizione temporanea di degrado, infatti, gli operatori responsabili del passaggio dal digitale al cartaceo dovranno inviare via PEC una dichiarazione (nel modello allegato al decreto direttoriale) allegando almeno un’evidenza. Il FIR cartaceo dovrà riportare nelle annotazioni il riferimento alle procedure del nuovo decreto direttoriale.

La prima fattispecie riguarda l’impossibilità di completare compilazione, emissione o firma del FIR digitale. In questo caso l’operatore può emettere il formulario in formato cartaceo. Per i FIR gestiti attraverso questa specifica procedura emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel formulario. Il decreto invita inoltre gli operatori a dotarsi preventivamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati proporzionato alle proprie esigenze.

Una seconda ipotesi riguarda invece un formulario già emesso digitalmente che non possa più essere aggiornato nel corso del trasporto, ad esempio per un trasbordo, una sosta tecnica o un altro evento che richieda l’integrazione del documento. Il trasportatore può in questo caso aggiornare la stampa del FIR digitale e sottoscriverla con data e firma autografa. Da quel momento la stampa assume il regime del FIR cartaceo, in deroga al principio secondo cui il formato scelto dal produttore o detentore all’origine dovrebbe accompagnare l’intera filiera. Una volta cessato il degrado, il trasportatore deve comunicare tempestivamente al produttore o detentore il cambio di formato utilizzando i servizi Rentri per la restituzione della copia del FIR oppure lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori e tramite interoperabilità. Lo stesso meccanismo opera quando il problema si presenta in fase di accettazione da parte del destinatario. Se il destinatario non riesce a integrare, aggiornare o sottoscrivere digitalmente il formulario, può inserire sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza e sottoscriverli con data e firma autografa.

Le nuove procedure sono destinate ad assumere particolare rilevanza con la conclusione del periodo di ‘doppio regime’ cartaceo e digitale. Fino al 15 settembre 2026, infatti, gli operatori iscritti a Rentri possono scegliere tra FIR cartaceo e digitale, mentre dal 16 settembre in poi scatterà l’obbligo di tenuta in digitale. Stando ai dati pubblicati sul portale ufficiale della piattaforma, a oggi sono stati emessi oltre 3,7 milioni di FIR digitali, oltre 800 mila dei quali sono stati già trasmessi al Rentri.

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