Prossimità sì, ma senza barriere: l’antitrust interviene (di nuovo) sulle gare per la forsu

di Redazione Ricicla.tv 19/02/2026

rifiuti organici

L’Autorità garante della concorrenza richiama le stazioni appaltanti sul principio di prossimità nelle gare per il recupero della frazione organica dei rifiuti: va valutata in termini di effettiva impronta ambientale del servizio e non solo sulla distanza chilometrica. Sul fronte tecnico, il Consorzio Italiano Compostatori propone un sistema nazionale di valutazione delle performance ambientali per orientare le gare nel rispetto di concorrenza e prossimità


Non basta misurare i chilometri. Il principio di prossimità nel recupero dei rifiuti urbani non deve essere declinato solo sul piano della mera distanza tra luogo di produzione e impianto di trattamento, ma deve “orientare le valutazioni delle stazioni appaltanti, in sede di disegno complessivo della gara e di attribuzione dei punteggi qualificanti, affinché sia tenuta in debita considerazione l’impronta ambientale effettiva del servizio offerto”. È ancora una volta l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a intervenire nell’eterna querelle tra prossimità e concorrenza nelle procedure di affidamento dei rifiuti urbani da recuperare, a partire dalla frazione organica da raccolta differenziata (forsu).

“L’ubicazione dell’impianto non deve comunque costituire motivo né di esclusione dalla gara, né di ingiustificata discriminazione tra i partecipanti alla stessa”, scrive l’autorità in una segnalazione fatta pervenire all’ente regionale di regolazione del ciclo rifiuti dell’Emilia-Romagna Atersir in merito ad alcune clausole territoriali di partecipazione “contenute frequentemente” nei bandi di gara per l’affidamento del sevizio di recupero della forsu. Clausole “fortemente restrittive del gioco competitivo”, già censurate in passato dall’antitrust, anche perché quasi sempre applicate a procedure di gara basate sul prezzo più basso. Secondo l’Agcm, invece, la prossimità deve essere interpretata “come espressione di un criterio premiale (con un punteggio di carattere tecnico ragionevole)” nell’ambito di procedure basate sull’offerta economicamente vantaggiosa.

Secondo l’Agcm, anche se la normativa ambientale chiede alle stazioni appaltanti di privilegiare la prossimità degli impianti di recupero nelle procedure di affidamento, questa previsione deve essere applicata “secondo una logica di ‘effettività’ della finalità di tutela ambientale”, non soltanto “in ragione della reale distanza chilometrica dell’impianto di destinazione – scrive l’Agcm – ma anche in termini di tipologia e caratteristiche prestazionali dello stesso e dei mezzi di trasporto impiegati”. L’impatto ambientale del trattamento, infatti, può essere minore se l’impianto di destinazione, benché più distante dal luogo di produzione e raccolta dei rifiuti, risulta particolarmente efficiente ed ecocompatibile e se i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono a trazione elettrica o di ultima generazione.

Proprio in tema di sostenibilità nel recupero della forsu, il Consorzio italiano compostatori ha avanzato la proposta di istituire un sistema nazionale, basato sui criteri tecnico-ambientali introdotti da Arera, per misurare l’efficienza reale del riciclo organico e premiare così gli impianti di trattamento capaci di garantire il miglior bilancio ambientale in termini di “produzione di fertilizzanti organici realmente utili ai suoli, minimizzazione degli scarti e un trattamento complessivo – inclusa la fase di trasporto – che assicuri un bilancio di CO2 equivalente il più favorevole possibile”. Uno strumento che, secondo il Cic, potrebbe guidare gli enti e i gestori nelle gare per l’affidamento dei rifiuti da trattare “nel rispetto dei principi di libero mercato, di libera circolazione dei rifiuti da raccolta differenziata, del principio di prossimità e dell’economicità del servizio”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *