Responsabile tecnico, il MASE: “Nessuna deroga per esperienza e titolo di studio”

di Luigi Palumbo 30/04/2025

Il MASE fa chiarezza sul nuovo regime semplificato per l’attribuzione del ruolo di responsabile tecnico. La deroga per i legali rappresentanti, si legge in un interpello, si applica solo alle verifiche di idoneità, ma non ai requisiti legati a titoli di studio ed esperienza


Le nuove deroghe per i legali rappresentanti che intendano assumere il ruolo di responsabile tecnico non si applicheranno ai requisiti di idoneità relativi ai titoli di studio e all’esperienza maturata nel settore di riferimento. Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente, rispondendo a un interpello ambientale inoltrato da Conftrasporto per fare chiarezza sul nuovo, e controverso, regime agevolato introdotto con la conversione in legge del decreto ‘ambiente’, che ha riconosciuto al legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico ed essere esentato dalle verifiche di idoneità, a condizione di aver ricoperto il ruolo per almeno tre anni consecutivi.

L’esenzione, spiega però il MASE, “si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento”, mentre continueranno a valere gli altri due requisiti previsti dall’art. 12 comma 4 del decreto ministeriale 120 del 2014, il regolamento dell’Albo, ovvero l’idoneo titolo di studio e l’esperienza nel settore. Quest’ultima è richiesta in misura crescente in funzione delle classi in cui è suddivisa ogni categoria di iscrizione: da un minimo di un anno per l’intermediazione in categoria 8 classe E (tra le 3 e le 6 mila tonnellate annue di rifiuti gestiti) a un massimo di 8 anni per le bonifiche di amianto in categoria 10B (con importo dei lavori oltre i 9 milioni di euro). Requisiti d’esperienza che in tutte le categorie d’iscrizione – a eccezione della 1, 4 e 5 per la raccolta e trasporto di rifiuti – risultano ridotti se integrati anche da titolo di laurea in ingegneria, chimica, biologia, geologia o altra disciplina idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

La deroga, aggiunge poi il MASE nella risposta all’interpello, si applica se il legale rappresentante ha ricoperto il ruolo per tre anni durante i quali l’impresa è stata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’incarico da responsabile e la dispensa dalle verifiche, chiarisce poi il MASE, durano per l’intera vigenza della carica, decadendo automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.

Stando ai dati diffusi dall’Albo in occasione dell’ultima assemblea annuale, a fronte di 25 mila imprese obbligate a oggi si registrerebbero 7.500 responsabili tecnici abilitati. Secondo Confindustria, principale sponsor dell’esenzione introdotta dal decreto ‘ambiente’, la sproporzione tra domanda e offerta avrebbe determinato in questi anni un “aumento di costi e di difficoltà operative per le imprese“. Per i professionisti abilitati, tuttavia, il regime agevolato per i legali rappresentanti rischierebbe di delegittimare il ruolo del responsabile tecnico. Preoccupazioni alle quali, almeno in parte, la lettura del MASE sembra dare risposta.

2 commenti su "Responsabile tecnico, il MASE: “Nessuna deroga per esperienza e titolo di studio”"

  1. Gest.Eco S.r.L. ha detto:

    Tenendo presente che il Responsabile Tecnico a differenza del gestore dei trasporti può ricoprire il ruolo per più aziende la giustificazione del disequilibrio tra domanda ed offerta non regge del tutto. Resta la delegittimazione del ruolo del R.T. a fronte di tanti sacrifici e spese affrontate per le verifiche

  2. Alessandro Giannini ha detto:

    Attualmente vari Legali Rappresentanti hanno già ottenuto la Dispensa dalla propria Sezione regionale/provinciale competente senza dichiarare alcun titolo di studio in quanto, finora, non richiesto (del resto, l’ormai ‘celebre’ comma 16bis, non ne fa menzione alcuna)..
    Risultato di questo è che abbiamo RT già dispensati ma NON autorizzati ad assumere l’incarico in quanto mancanti del titolo di studio e/o RT già nominati senza averne titolo.
    Di “chiarezza” temo ci sia ben poca..

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