Appalti Ue, meno prezzo e più qualità. Ma sulla circolarità gli obblighi restano deboli

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Luigi Palumbo
09/09/2026

Il Public Procurement Act punta a superare la centralità del prezzo e a rafforzare qualità, resilienza, criteri ambientali e preferenza europea negli appalti pubblici. Ma in materia ambientale prevale ancora la discrezionalità quasi esclusiva delle stazioni appaltanti. Per il mercato delle materie prime seconde il vero banco di prova sarà il Circular Economy Act


Non più il prezzo come baricentro quasi esclusivo della gara, ma qualità, sostenibilità, innovazione, resilienza e valore generato lungo l’intero ciclo di vita. Anche se in un quadro che, soprattutto in materia ambientale, resta quasi esclusivamente subordinato alle scelte delle singole stazioni appaltanti o rimandato alle future iniziative regolatorie dell’Ue. Bruxelles apre il cantiere delle forniture pubbliche con il Public Procurement Act, la proposta di regolamento presentata il 9 settembre dalla Commissione europea che punta a sostituire con un unico regolamento direttamente applicabile le tre direttive del 2014 su appalti pubblici, settori speciali e concessioni.

Una scelta che la Commissione motiva con la necessità di ridurre complessità, divergenze nazionali e incertezza normativa, ma anche di trasformare la domanda pubblica in uno strumento più efficace per perseguire gli obiettivi strategici dell’Unione. La premessa della Commissione è netta: gli appalti pubblici valgono circa il 15% del Pil europeo e costituiscono una potente leva di policy. Ma la valutazione delle direttive vigenti ha evidenziato risultati insoddisfacenti: le aggiudicazioni basate sul solo prezzo restano diffuse, mentre l’uso di requisiti ambientali, sociali e di innovazione continua a essere limitato. Da qui la scelta di fare del best price-quality ratio, il miglior rapporto tra prezzo e qualità, il metodo ordinario di aggiudicazione.

La proposta prevede che i criteri qualitativi rappresentino almeno il 30% del punteggio complessivo, quota che sale al 50% negli appalti ad alta intensità di lavoro. Lo schema di regolamento rafforza anche il versante della “european preference“. I public buyer potranno, nei casi previsti, limitare la partecipazione, richiedere una quota minima di origine europea o riconosciuta, oppure attribuire preferenze nella valutazione delle offerte. La Commissione potrà inoltre intervenire su specifiche procedure quando siano in gioco interessi strategici dell’Unione.

Nella definizione dei parametri di qualità degli acquisiti e delle forniture, le stazioni appaltanti potranno inserire anche considerazioni ambientali e climatiche, innovazione, resilienza e sicurezza degli approvvigionamenti. Sul piano ambientale potranno essere contabilizzati, tra gli altri, parametri legati alle emissioni, ai consumi idrici ed energetici e alla circolarità. Potranno, appunto, ma non dovranno. Almeno non in maniera universale. Se il nuovo quadro introduce l’obbligo di dedicare alla qualità il 30% del punteggio complessivo, la scelta dei parametri resta infatti quasi esclusivamente in capo ai singoli public buyer.

In materia ambientale, ad esempio, solo per i prodotti e le tecnologie ricadenti in otto regolamenti europei – tra cui prodotti da costruzione, batterie, imballaggi, prodotti coperti dall’ESPR, tecnologie net-zero, veicoli e pneumatici – la proposta della Commissione obbliga le stazioni appaltanti a inserire almeno una caratteristica ambientale pertinente nella gara. Sarà Bruxelles, con atti successivi, ad armonizzare gli obblighi di green procurement per evitare la frammentazione del mercato unico o ad estenderli a nuovi settori. Un approccio che, in materia di decarbonizzazione industriale, è già stato proposto a marzo con l’Industrial Accelerator Act, che ha introdotto, per specifici settori strategici – acciaio, cemento, alluminio, veicoli e tecnologie net-zero – requisiti di contenuto europeo e di prestazione low-carbon negli appalti pubblici e negli strumenti di sostegno.

Al capito sulla circolarità delle risorse la proposta di regolamento contiene un catalogo particolarmente ampio di criteri che le amministrazioni possono utilizzare nelle gare: durabilità, riparabilità, aggiornabilità, riuso, ricondizionamento, remanufacturing, contenuto riciclato, utilizzo di materie prime seconde, prevenzione dei rifiuti e preparazione per il riutilizzo. Anche in questo caso, tuttavia, l’utilizzo o meno dei parametri di circolarità è subordinato, al di fuori degli obblighi settoriali già previsti, alla discrezionalità quasi assoluta delle stazioni appaltanti.

In tema di green public procurement, insomma, il nuovo regime proposto da Bruxelles resta ben lontano dal sistema italiano, che invece prevede l’obbligo di utilizzo dei criteri ambientali minimi in tutte le procedure pubbliche per l’acquisto di beni e servizi. La finestra per l’introduzione di indicazioni più puntuali e cogenti resta aperta, e non solo perché la proposta dovrà ora essere emendata e approvata da Parlamento e Consiglio Ue. L’attesa, infatti, è soprattutto per il Circular Economy Act, previsto dalla Commissione nel corso del 2026. Iniziativa che, secondo le anticipazioni di Bruxelles, dovrebbe portare con sé anche l’introduzione di “criteri obbligatori, mirati, efficaci e attuabili per gli appalti pubblici di beni, servizi e lavori circolari per stimolare la domanda dell’Ue”.

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