Così la Costituzione diventa il ‘supremo parametro ESG’

di Redazione Ricicla.tv 09/02/2022

Con il via libera della Camera alla riforma costituzionale, la tutela dell’ambiente e della biodiversità diventano principi fondamentali della Repubblica, trasformando la Carta nel ‘supremo parametro ESG’ che dovrà guidare l’azione delle istituzioni a ogni livello

Cambiano la società e la cultura, nuove priorità guidano le scelte quotidiane di cittadine e cittadini di ogni età e la Costituzione evolve e si arricchisce per interpretare il mutare di un sentire collettivo sempre più segnato dalla consapevolezza che il benessere di una comunità e il suo futuro dipendano anche e soprattutto dal rapporto che quella comunità riesce a stabilire con gli ecosistemi che la circondano. E che se fino a ieri erano tutelati di fatto dalle leggi dello Stato e dalla giurisprudenza, da oggi trovano posto, di diritto, anche nel nostro ordinamento costituzionale. Con 468 voti favorevoli, l’aula della Camera ha approvato a larghissima maggioranza la legge di riforma costituzionale che inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.

Il provvedimento modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Il primo, uno degli articoli ‘fondamentali’ della Carta, affidava già allo Stato il compito di tutelare il patrimonio paesaggistico, storico e artistico italiano, ai quali la riforma affianca “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi” precisando che la loro difesa deve avvenire “anche nell’interesse delle future generazioni” e chiarendo che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. L’articolo 41 inserisce di fatto in Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, chiarendo che “l’iniziativa economica” non può danneggiare “la salute e l’ambiente” e che la legge “determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali“.

Nella nuova formulazione i due articoli trasformano la suprema fonte del diritto in un ‘supremo parametro ESG’ che dovrà guidare di qui in poi e a ogni livello l’azione delle istituzioni, chiamate ad affrontare le improcrastinabili sfide ambientali del nostro tempo. “Penso che sia una giornata epocale – ha scritto in una nota il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani – è giusto che la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l’Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale  e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta”.

Ora massima attenzione a come il diritto e la giurisprudenza declineranno i nuovi principi sanciti dalla Costituzione. “Gli aspetti positivi – spiega Mauro Agnoletti, professore associato dell’Università di Firenze e coordinatore del gruppo di lavoro sul paesaggio presso il Ministero dell’Agricoltura – sono evidenti considerata la necessità di preservare la base ambientale ed ecosistemica che consente la vita sulla terra. Storicamente – spiega Agnoletti – il contenuto si collega alle iniziative delle Nazioni Unite in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile risalenti alla dichiarazione di Stoccolma del 1972 e al rapporto Brundtland del 1987. I rischi sono invece legati alla interpretazione che molti organismi che si occupano di ambiente hanno dato a quelle iniziative, interpretandole come la necessità di ritornare all’ecosistema naturale esistente prima che la civiltà umana si sviluppasse”, sottolinea Agnoletti. Prevarrà l’interesse di tutela del paesaggio, dell’ambiente o l’interesse delle future generazioni nel caso, ad esempio, di installazione di pale eoliche, pannelli fotovoltaici o di impianti per la produzione di idrogeno? Saranno i giudici a trovare il punto d’equilibrio.

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