La Commissione europea conferma l’apertura a un regime transitorio per l’allegato VII: fino a fine 2026 niente obbligo di gestione tramite DIWASS e nessuna sanzione per mancata trasmissione. La scelta punta a evitare criticità operative, ma restano incertezze sull’avvio del portale e sul rischio di un effetto collo di bottiglia
Nessun obbligo immediato di digitalizzazione tramite DIWASS per l’allegato VII e, soprattutto, nessuna sanzione in caso di mancata trasmissione entro il 2026. È questo il chiarimento operativo più rilevante emerso dalla posizione condivisa dalla Commissione europea nel corso del tavolo tecnico del 27 marzo scorso, che interviene su uno dei nodi più critici del nuovo regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti: l’avvio, dal prossimo 21 maggio, del nuovo portale telematico per la gestione della documentazione sulle movimentazioni transfrontaliere. La comunicazione della Commissione conferma quanto anticipato nei giorni scorsi da Ricicla.tv: per le movimentazioni di rifiuti in ‘lista verde’ non scatterà un obbligo immediato di gestione tramite DIWASS e sarà invece garantito un regime transitorio improntato alla continuità operativa.
Nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026, i documenti dell’allegato VII continueranno infatti a essere gestiti secondo le modalità attuali: nella maggior parte dei Paesi resteranno in formato cartaceo e non sarà richiesta la loro trasmissione a DIWASS, né da parte degli operatori né da parte delle autorità competenti. Gli Stati membri, si legge nel verbale del tavolo tecnico “potrebbero non richiedere la presentazione di versioni cartacee dei documenti dell’allegato VII da parte degli operatori economici alle rispettive autorità competenti”. Dove sono già in uso sistemi nazionali di trasmissione elettronica, questi potranno continuare a operare senza integrazione obbligatoria nel sistema europeo. Parallelamente, la mancata trasmissione dei documenti dell’allegato VII a DIWASS entro il 31 dicembre 2026 non dovrebbe comportare l’applicazione di sanzioni nei confronti del soggetto che organizza la spedizione.
Nelle scorse settimane l’associazione europea del waste management Fead assieme ad altre 13 sigle dell’industria aveva lanciato l’allarme per i ritardi nello sviluppo della piattaforma e nell’adeguamento dell’operatività da parte delle autorità competenti e delle imprese. La scelta di mantenere un regime sostanzialmente invariato nella fase iniziale punta a evitare rallentamenti almeno nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti non pericolosi recuperabili. Nessuna novità, almeno per il momento, per le procedure che richiedono notifica preventiva e autorizzazione: dal 21 maggio 2026 andranno obbligatoriamente gestite in DIWASS. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la deroga per l’allegato VII dovrà essere adottata con un atto formale da parte della Commissione o se basteranno le indicazioni contenute nel verbale del tavolo tecnico. Il suggerimento per gli operatori, scrive Fead in una nota, è “a consultare le autorità competenti per confermare se intendono seguire questa raccomandazione e a quali condizioni”.
Al netto della deroga per l’allegato VII, sul DIWASS “permangono incertezze che compromettono la prontezza degli operatori e delle autorità”, ha ribadito nei giorni scorsi il segretario generale di Fead Paolo Campanella. Dal prossimo 21 aprile, stando a quanto comunicato dalla Commissione, dovrebbero partire le procedure di accreditamento sul portale, che però al momento è ancora in versione demo. Bruxelles ha garantito che nel corso di aprile tutti i flussi di lavoro nell’ambito della procedura di notifica preventiva e di consenso “funzioneranno in modo affidabile”. A preoccupare più dei nodi tecnologici sono però quelli operativi, con le imprese che denunciano ritardi nell’attività di formazione, delegata da Bruxelles alle singole autorità competenti a livello nazionale, e un rischio di accumulo delle notifiche in vista del passaggio al digitale in calendario per il 21 maggio 2026. L’apertura della Commissione Ue al doppio regime sull’allegato VII, insomma, potrebbe non bastare a scongiurare l’effetto collo di bottiglia.





