FIR digitale, dagli errori di compilazione alla firma: i nodi da sciogliere

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Luigi Palumbo
15/09/2026

Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per le imprese iscritte al Rentri, ma la fine del transitorio apre una nuova fase. Restano da affrontare rigidità operative, problemi di correzione degli errori e adempimenti ancora legati alla logica cartacea. Per gli operatori, la vera sfida è ora trasformare la digitalizzazione in una semplificazione effettiva per le imprese


Ancora poche ore poi, dal 16 settembre, per le imprese iscritte al Rentri, il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, la fase transitoria sarà finita. Il formulario di trasporto entrerà definitivamente, almeno si spera, nella stagione del digitale obbligatorio. Ma con l’entrata a regime del sistema, al termine del periodo transitorio disposto dal legislatore nazionale dopo la falsa partenza del 13 febbraio scorso, si apre ora una seconda partita: correggere rigidità e criticità emerse nei primi mesi di utilizzo e trasformare la digitalizzazione da semplice trasposizione del vecchio modello cartaceo in uno strumento capace di semplificare davvero il lavoro delle imprese.

“È vero, siamo passati al FIR digitale – ha spiegato Tiziana Cefis, consulente ambientale per TeA Consulting, in occasione di un talk su Ricicla.tv – ma il FIR digitale, proprio perché deve coesistere con un formulario che in realtà continua, in alcuni casi, ad essere cartaceo, non è altro che la replica del formulario cartaceo in digitale. Quello che ho visto in questi mesi è che le aziende che sono passate anche al digitale non hanno ancora percepito appieno quelli che potrebbero essere i vantaggi di una vera digitalizzazione in termini di semplificazione”.

Una semplificazione che, tra dubbi operativi, nodi normativi e ridondanze tecniche e tecnologiche, resta però ancora lontana dall’essere pienamente realizzata. Tra i nodi più rilevanti resta quello dell’immodificabilità del formulario digitale, che rischia di penalizzare le imprese sul piano operativo e, in prospettiva, anche su quello sanzionatorio, persino in presenza di errori materiali di compilazione commessi in buona fede.

“Una volta che il FIR è firmato da produttore e trasportatore e sono trascorsi i 15 minuti in cui è possibile fare il rollback delle firme – ha chiarito Cefis – quel formulario non può più essere corretto. È passato un po’ il dogma secondo cui buona tracciabilità significa tracciabilità immodificabile, ma questo non è necessariamente vero. Un sistema che voglia adattarsi veramente alla realtà operativa delle imprese deve consentirci di correggere errori formali che non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti. Tra l’altro, un sistema digitale può tracciare chi, quando e perché fa una correzione. Questo è sicuramente uno dei nodi più importanti da sciogliere, anche perché abbiamo un quadro sanzionatorio molto severo, soprattutto sul trasporto dei rifiuti pericolosi”, evidenzia Cefis.

Altro elemento di semplificazione che le imprese chiedono di introdurre nel sistema è l’apertura a modalità di sottoscrizione del formulario più simili a quelle comunemente utilizzate da imprese e privati cittadini. “Ad esempio la possibilità di utilizzare la firma grafometrica, quella che inseriamo quando andiamo in banca per sottoscrivere un contratto su un semplicissimo tablet. Con quello strumento non avremmo avuto il problema di insegnare a piccole e piccolissime imprese l’utilizzo di una firma digitale, l’installazione di un’app e così via”, ha osservato Giovanni Paone, amministratore unico di Zucchetti Ambiente.

Tra gli adempimenti destinati a finire sotto osservazione c’è anche il meccanismo di restituzione e acquisizione della copia completa del formulario. Anche se il destinatario mette a disposizione la copia completa del FIR entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, resta infatti una finestra di 90 giorni entro la quale i soggetti coinvolti devono scaricare la copia completa dal Rentri. Un meccanismo che, secondo gli operatori, conserva nel digitale parte della logica documentale della vecchia quarta copia cartacea e introduce una ridondanza operativa per i soggetti obbligati.

“È vero che la restituzione va a coordinarsi con l’articolo 188 del Testo unico ambientale sulla responsabilità del produttore, che è importantissima, ma poteva essere semplificata. In un sistema digitale la responsabilità dovrebbe essere assolta automaticamente, a maggior ragione se, come nel caso del Rentri, entro due giorni il destinatario mette a disposizione di tutti i dati del formulario completo. Al momento, invece, il sistema replica di fatto il vecchio adempimento con i formulari a ricalco, perché il Testo unico ambientale è stato costruito sul sistema cartaceo“, spiega Cefis.

Al netto dei dubbi ancora aperti su casi d’uso e modalità operative – sciolti solo in parte dalla versione rivista delle istruzioni di compilazione pubblicata dal Ministero dell’Ambiente agli inizi di agosto 2026 – il nodo di fondo resta però la normativa di riferimento, che continua a tenere il sistema ancorato alla logica cartacea. Un ‘peccato originale’ che, da un lato, limita le potenzialità di semplificazione offerte dal digitale e, dall’altro, appesantisce il sistema con procedure ridondanti che rischiano di comprometterne l’efficienza.

“Questa ridondanza non è un problema tecnico – ha chiarito Paone – è un problema normativo. Nonostante ciò, io credo che il sistema reggerà tranquillamente ai numeri della piena operatività. Sono abbastanza fiducioso da questo punto di vista, ma mi auguro che la normativa venga presto incontro alle esigenze delle imprese e risponda a quel mandato di semplificazione che dovrebbe essere strutturale in ogni processo di digitalizzazione degli adempimenti”.

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