Imballaggi, così dal 12 agosto la conformità diventa un affare di filiera

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Luigi Palumbo
03/08/2026

Dal 12 agosto 2026 il PPWR imporrà ai fabbricanti di attestare la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili attraverso una dichiarazione supportata da adeguata documentazione tecnica. La responsabilità formale sarà del fabbricante, ma dati, prove e informazioni dovranno essere costruiti lungo tutta la filiera. Secondo Donata Gammino di CONAI “la dichiarazione è solo la punta dell’iceberg”


Mentre il dibattito pubblico continua a concentrarsi sul destino delle confezioni d’acqua da sei bottiglie o delle bustine monodose di ketchupche non spariranno del tutto, né lo faranno nell’immediato — per le imprese coinvolte nella rivoluzione del regolamento europeo sugli imballaggi la data del 12 agosto 2026 porterà novità ben più rilevanti e complesse. Tra queste, una delle più impegnative sul piano operativo sarà la dichiarazione Ue di conformità: il documento con cui il fabbricante dovrà assumersi formalmente la responsabilità che l’imballaggio immesso sul mercato rispetti i requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2025/40, il cosiddetto PPWR.

Non si tratta di una certificazione ambientale volontaria, né di un nuovo marchio da apporre sulle confezioni. La dichiarazione rappresenta l’esito formale della procedura di valutazione della conformità prevista dal PPWR e dovrà attestare il rispetto dei requisiti applicabili al momento dell’immissione sul mercato. Già dal 12 agosto 2026 si partirà ad esempio con i limiti per le sostanze presenti nell’imballaggio – inclusi i PFAS – mentre altre specifiche arriveranno nel prossimo futuro.

È proprio qui che la questione si complica. La dichiarazione potrà occupare poche pagine, ma per sottoscriverla servirà una base documentale molto ampia, composta da informazioni sui materiali, specifiche di progettazione, verifiche, analisi, risultati di prova e dati forniti dagli operatori a monte. Come spiega Donata Gammino del centro studi per l’economia circolare di CONAI, “la dichiarazione di conformità è soltanto la punta dell’iceberg”. La parte più impegnativa sarà quella sommersa, costituita dalle evidenze tecniche necessarie a dimostrare ciò che il fabbricante dichiara nel documento finale.

Il soggetto centrale del nuovo sistema è infatti il fabbricante, figura che nel PPWR non coincide necessariamente con chi produce materialmente la confezione. Il regolamento considera fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure che lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio. Ciò significa che, in molti casi, la responsabilità potrà ricadere sul titolare del brand o sull’impresa che commissiona il packaging e ne determina le specifiche, anche quando la produzione materiale è affidata a un soggetto terzo.

Su questo punto, sono proprio le FAQ della Commissione europea (rilasciate nei giorni scorsi in una versione aggiornata) a sottolineare il peso della catena decisionale sulle caratteristiche dell’imballaggio, chiarendo ad esempio che le informazioni fornite lungo la catena dovranno permettere al fabbricante di identificare, tra l’altro, l’eventuale presenza di PFAS o di altre sostanze preoccupanti e di dimostrare la conformità alle prescrizioni dell’articolo 5.

Sarà il fabbricante, insomma, a garantire che l’imballaggio sia stato progettato e prodotto conformemente alle disposizioni applicabili, eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, predisporre la documentazione tecnica e sottoscrivere la dichiarazione Ue di conformità. Con quella firma assumerà la responsabilità giuridica della conformità dell’imballaggio.

Se la responsabilità formale è individuale, la costruzione della conformità sarà inevitabilmente collettiva. “La conformità non è una responsabilità esclusivamente del fabbricante, ma è il risultato di un processo che coinvolge l’intera filiera degli imballaggi”, osserva Gammino. Il fabbricante potrà adempiere ai propri obblighi soltanto se riceverà dai fornitori e dagli altri operatori a monte dati, informazioni e documenti adeguati.

Per le aziende si apre quindi un problema organizzativo prima ancora che giuridico. Sarà necessario definire quali dati chiedere ai fornitori, come verificarne l’affidabilità, dove conservarli e come collegarli allo specifico tipo di imballaggio. Le informazioni potranno inoltre contenere formule, composizioni, caratteristiche dei processi produttivi e altri elementi coperti da riservatezza o know-how industriale. Secondo l’impostazione illustrata da CONAI, la circolazione dei dati dovrà quindi essere accompagnata da adeguati meccanismi di confidenzialità, capaci di conciliare la dimostrazione della conformità con la tutela delle informazioni sensibili.

La base tecnica del sistema è descritta nell’allegato VII del PPWR, che disciplina il controllo interno della produzione. Non è previsto un modello già compilato da adattare, ma uno schema vincolante nei contenuti. Il documento dovrà essere numerato e contenere un riferimento che permetta di identificare in modo univoco l’imballaggio oggetto della valutazione. Dovrà inoltre riportare i dati del fabbricante, l’assunzione della sua responsabilità esclusiva, una descrizione del packaging sufficiente a garantirne la rintracciabilità, il riferimento al regolamento e alle altre norme applicabili, le specifiche tecniche utilizzate e le eventuali informazioni relative all’intervento di soggetti terzi.

Il contenuto della dichiarazione sarà destinato a evolvere nel tempo. Se dal 12 agosto 2026 assumeranno particolare rilievo i requisiti dell’articolo 5 sulle sostanze presenti negli imballaggi, il PPWR contiene numerosi requisiti la cui applicazione è scaglionata e vincolata, in alcuni casi, dall’adozione di atti delegati, atti di esecuzione e nuove specifiche tecniche. È il caso, ad esempio, delle nuove etichette armonizzate sulla composizione dei materiali, la cui applicazione non arriverà prima del 2028, o dei requisiti di design for recycling, che saranno vincolanti a partire dal 2030.

In tema di sostanze, il regolamento conferma il limite complessivo per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente e introduce, per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, specifiche soglie relative alle sostanze per- e polifluoroalchiliche, i PFAS. Passaggio, quest’ultimo, che pone rilevanti questioni di carattere procedurale, visto che al momento non esiste ancora una metodica consolidata e codificata per misurare la presenza dei cosiddetti ‘forever chemicals’. Dalla stessa data si applicherà anche l’obbligo generale di ridurre al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze preoccupanti negli imballaggi, pur in un quadro tecnico che dovrà essere ulteriormente sviluppato. Il ricorso a laboratori, organismi di certificazione o altri soggetti indipendenti, precisa Gammino “rappresenta una facoltà e non un obbligo”.

La dichiarazione dovrà concludersi con il luogo e la data di emissione, il nome e la funzione del soggetto autorizzato e la relativa firma. Il regolamento stabilisce anche precisi obblighi di conservazione. La dichiarazione e la documentazione tecnica dovranno essere mantenute a disposizione delle autorità per cinque anni dall’immissione sul mercato nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.

In presenza di una richiesta motivata, il fabbricante dovrà fornire alle autorità nazionali tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità. Le autorità di vigilanza potranno verificare la correttezza delle dichiarazioni e chiedere accesso alle evidenze che le sostengono. In caso di non conformità formale della dichiarazione, in una prima fase l’autorità chiederà all’operatore economico di porre fine all’irregolarità. Se la non conformità persiste, lo Stato membro dovrà adottare le misure opportune per vietare la messa a disposizione dell’imballaggio sul mercato oppure garantirne il ritiro o il richiamo.

Il regolamento non stabilisce una sanzione pecuniaria europea di importo predeterminato per l’omessa o irregolare dichiarazione. L’articolo 68 demanda agli Stati membri la definizione, entro il 12 febbraio 2027, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per l’Italia, dunque, gli eventuali importi e le ulteriori conseguenze amministrative dovranno essere verificati alla luce delle norme nazionali di adeguamento.

In caso di non conformità sostanziale dell’imballaggio, gli operatori potranno inoltre essere chiamati ad adottare misure correttive e, nei casi previsti, a ritirare o richiamare il packaging dal mercato. Il fabbricante, su richiesta motivata dell’autorità nazionale, dovrà mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità.

“Il consiglio che diamo alle imprese è di non partire dalla dichiarazione di conformità, ma dalla raccolta delle informazioni per poterla compilare”, afferma Gammino. Il vero impatto del PPWR, almeno nella sua prima fase applicativa, potrebbe quindi manifestarsi meno sugli scaffali dei supermercati e molto di più negli uffici tecnici, nei laboratori, nei contratti di fornitura e nei sistemi informativi aziendali. Le confezioni d’acqua e le bustine di ketchup continueranno ancora a occupare il dibattito pubblico. Per le imprese, però, la partita più urgente si giocherà sotto la superficie: nella costruzione delle prove necessarie a dimostrare che ogni imballaggio immesso sul mercato sia davvero conforme.

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