PPWR, otto Stati Ue alla Commissione: servono chiarimenti urgenti per evitare costi e frammentazione

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Redazione Ricicla.tv
25/06/2026

A meno di due mesi dalla prima applicazione del regolamento imballaggi, otto Stati membri chiedono alla Commissione europea una tabella di marcia chiara sugli atti attuativi: Repubblica Ceca, Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia denunciano incertezze su etichettatura, PFAS, EPR e metodologie di conformità. Senza chiarimenti tempestivi, avvertono, il PPWR rischia di generare costi non necessari, frammentazione normativa e perturbazioni al mercato interno


A meno di due mesi dalla prima applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (o PPWR), prevista dal 12 agosto 2026, otto Stati membri chiedono alla Commissione europea di accelerare sui chiarimenti attuativi e sugli atti secondari necessari a garantire un’applicazione uniforme della nuova disciplina. La richiesta arriva da Repubblica Ceca, Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia in vista del Consiglio Ambiente del 25 giugno 2026. Secondo gli Stati promotori dell’iniziativa, senza un intervento tempestivo, l’applicazione del PPWR rischia di generare “costi non necessari, frammentazione normativa e gravi perturbazioni al funzionamento del mercato interno”.

Pur riconoscendo “gli sforzi della Commissione europea per sostenere l’attuazione del regolamento – scrivono gli Stati – l’attuale livello di chiarimento rimane insufficiente a garantire certezza giuridica e una comprensione coerente degli obblighi chiave in tutta l’Unione”. Il regolamento, ricordano le delegazioni, introduce “un insieme ampio e molto ambizioso di obblighi” destinato a incidere sia sugli Stati membri sia sugli operatori economici di tutti i settori dell’economia europea. Proprio per questo, avvertono, “la sua efficace attuazione solleva serie sfide pratiche”.

Le criticità segnalate riguardano la complessità dei nuovi requisiti, l’impatto economico sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese, e il fatto che molte componenti essenziali della disciplina dipendano ancora da atti delegati e di esecuzione non adottati. “Non è realistico attendersi che l’industria intraprenda investimenti rilevanti senza obblighi chiari, stabili e prevedibili”, si legge nel documento. Il rischio è che i costi della transizione al nuovo regime, “nell’ordine di miliardi di euro in tutta l’Ue”, da un lato determinino un “impatto limitato o addirittura negativo sull’economia circolare” e, dall’altro, impongano “un onere considerevole all’industria e ai cittadini europei, indebolendo la competitività e colpendo in modo sproporzionato le PMI”.

Secondo gli otto Stati membri, in assenza di “un percorso chiaro per la conformità, metodologie armonizzate e la certezza giuridica necessaria a dimostrare la conformità in modo coerente tra gli Stati membri”, alcune amministrazioni nazionali starebbero già adottando approcci divergenti nell’interpretazione e nell’attuazione di determinate disposizioni. Con l’effetto di frammentare ulteriormente il mercato unico, piuttosto che armonizzarlo, come pure era nelle intenzioni dell’Ue.

Da qui la richiesta alla Commissione di intervenire rapidamente su tre fronti. In primo luogo, fornire “una tabella di marcia chiara e consolidata” per la preparazione e l’adozione di tutti gli atti delegati e di esecuzione rilevanti. In secondo luogo, dare priorità alle misure indispensabili per certezza giuridica, enforcement e pianificazione degli investimenti, aggiornando e sviluppando ulteriormente linee guida e FAQ in modo da offrire spiegazioni “più chiare, più dettagliate e soprattutto operative” sugli obblighi chiave. In terzo luogo, avviare senza ritardo un dialogo strutturato con gli Stati membri e in particolare con le autorità nazionali di vigilanza del mercato, per costruire “un approccio comune e prevedibile alla conformità e all’applicazione delle regole in tutta l’Unione”.

Tra le aree più problematiche vengono indicate le regole sull’etichettatura degli imballaggi e la disciplina relativa ai test sui PFAS. Si tratta di elementi che, secondo il documento, non risultano ancora sufficientemente specificati, pur richiedendo “una preparazione sostanziale, investimenti e certezza tecnica”. Senza ulteriori chiarimenti, avvertono gli otto Stati, esiste “un rischio concreto” che operatori economici e autorità competenti non siano in grado di applicare i nuovi obblighi “in modo coerente e applicabile”.

Il tema dell’etichettatura emerge come uno dei punti più sensibili. Il PPWR prevede diversi cambiamenti tra il 2026 e il 2028, mentre le regole armonizzate a livello europeo non sono ancora state adottate. Questo, secondo i Paesi firmatari, crea “un rischio elevato di ripetute rietichettature invece di una transizione unica e coerente”. In altre parole, le imprese potrebbero essere costrette a modificare più volte le informazioni riportate sugli imballaggi, con costi aggiuntivi e possibili disallineamenti tra mercati nazionali.

Un altro passaggio riguarda i sistemi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati chiedono che il PPWR non limiti la possibilità per i Paesi membri di mantenere obblighi di rendicontazione nell’ambito degli schemi EPR quando questi siano necessari a garantire la vigilanza del mercato, la concorrenza leale e il corretto funzionamento dei sistemi nazionali, oltre che a prevenire fenomeni di free riding da parte di operatori di Paesi terzi.

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