ARERA ha approvato il MTR-3, il nuovo metodo tariffario rifiuti valido dal 2026 al 2029, che guiderà Comuni e gestori nel calcolo della TARI. Tra le novità, un fattore di sharing che premia i risultati in raccolta differenziata e riciclo e la conferma del meccanismo per gli impianti minimi con tariffe regolate
Via libera al terzo rinnovo del metodo tariffario per i rifiuti urbani. L’autorità di regolazione Arera ha approvato la disciplina del MTR-3 per il periodo dal 2026 al 2029, aggiornando le linee guida che gli enti territorialmente competenti e gli operatori della gestione dei rifiuti dovranno seguire per predisporre i piani economico finanziari del servizio e determinare le tariffe per gli utenti. L’obiettivo è quello di fare della Tari una leva per promuovere strategie di gestione sempre più in linea con i target europei di circolarità, e in particolare con l’obiettivo di riduzione dei conferimenti in discarica al 10% entro il 2035 e il contestuale incremento delle percentuali di riciclo al 65%. Secondo Ispra, nel 2023 lo smaltimento si è attestato al 17,3%, mentre il recupero di materia ha sfiorato il 51%.
Il MTR-3 conferma la struttura di base del precedente periodo regolatorio, incluso il meccanismo di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, introducendo una serie di elementi di novità e di semplificazione per “rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei”, scrive l’autorità.
Il nuovo metodo tariffario, precisa Arera, è stato definito in sintonia con le disposizioni del bando tipo per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani (che partirà proprio dal 1 gennaio 2026) e con le altre misure di recente introduzione, a partire dalla disciplina sulla qualità del servizio. Tra gli aggiornamenti, un nuovo fattore di ‘sharing’ (ovvero di ripartizione dei costi e dei benefici tra gestore e utenti) che consentirà di modulare le tariffe anche sulla base “dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo”. Nel rispetto del regime di responsabilità estesa del produttore, chiarisce Arera, il piano economico finanziario della gestione dovrà tendere a garantire la copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, con l’obiettivo, nel caso dei rifiuti da imballaggio, di arrivare ad almeno l’80%.
Confermato anche per il terzo periodo regolatorio il meccanismo dei cosiddetti ‘impianti minimi’, il sistema di regolazione delle tariffe di conferimento negli impianti di chiusura del ciclo introdotto nel 2021 con il MTR-2, poi bocciato nel 2023 dal Consiglio di Stato e riattivato da Arera per il biennio 2024-2025 in una nuova formulazione subordinata al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (o PNGR). Le Regioni potranno quindi individuare tra gli impianti di trattamento dei rifiuti organici, di incenerimento e di discarica quelli ‘minimi’, ovvero indispensabili alla chiusura del ciclo, sottrarli al libero mercato e assoggettarli a un regime di tariffe regolate per scongiurare il rischio di speculazioni e ricadute sugli utenti del servizio.
A differenza della prima versione del meccanismo, censurata dal Consiglio di Stato, l’individuazione degli ‘impianti minimi’ dovrà basarsi sui criteri stabiliti dal PNGR, tra cui la “presenza di un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori”. Condizione essenziale, ricorda Arera, “affinché gli strumenti regolatori previsti per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti ‘minimi’ esplichino correttamente i loro effetti, a partire dalla fase di pianificazione dei flussi”. Le tariffe dovranno essere stabilite anche sulla base del livello di innovazione tecnologica e sostenibilità degli impianti, per stimolare soluzioni avanzate di trattamento ed elevate performance ambientali.


