MUD 2022: la raccolta differenziata e il gioco delle tre carte

di Francesco Iacotucci 22/04/2022

Speakers Circle

Parole in circolo


Sarebbe auspicabile per il 2021 la possibilità di confrontare i dati dei produttori con quelli dei trasportatori/raccoglitori e degli impianti, per addivenire ad un dato unico, mentre per il 2022 si deve quanto prima definire dei criteri unici di calcolo.

Francesco Iacotucci

Con l’avvento della legge 116/2020 si è assistito alla scomparsa dei rifiuti assimilati ed alla aggiunta alla classificazione dai rifiuti urbani dei “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”. Questo determina una fondamentale novità nel calcolo della raccolta differenziata riferibile ad un comune. Difatti oltre al solito calcolo dei rifiuti raccolti dalle utenze domestiche o direttamente dal servizio pubblico su territorio comunale, dovranno essere computati i rifiuti “simili per natura e composizione” prelevati da terzi dalle attività commerciali. Come si comporrà quindi il dato complessivo? Qui la normativa ha creato le tre carte con cui giocare e quindi i tre numeri, anche diversi, che potranno risultare già per il 2021.

Ma andiamo con ordine.

1) I Comuni possono derivare i dati della raccolta dai rifiuti urbani prelevati dalle utenze commerciali direttamente dalle stesse attività commerciali che hanno affidato a terzi la raccolta, difatti come definito anche nella delibera 15/2022 “le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
2) I trasportatori già nel MUD 2022 dovranno inserire nel portale ‘MUD comuni’ i dati dei rifiuti urbani raccolti dalle utenze commerciali.
3) Gli impianti dovranno dichiarare il dato dei rifiuti urbani raccolti dalle utenze commerciali trattati nel loro impianto.


Sembra tutto bellissimo tranne per il fatto che ad oggi i FIR non sono stati compilati con queste informazioni e, pertanto, avremo nella gran parte dei casi tre stime delle quantità che potrebbero differire non poco tra loro. In particolare per quanto concerne la dichiarazione delle utenze commerciali che conferiscono rifiuti urbani a terzi, essa dipende da quanto avevano inserito i Comuni nel loro regolamento, visto che la deliberazione di Arera, a cui si faceva riferimento prima, è del 18 gennaio 2022 e quindi non può che avere effetti dal 2022 in poi. Anche il MUD 2022 è stato deliberato solo a dicembre 2021 e quindi la documentazione richiesta non sarà stata predisposta secondo quelle modalità. Sarebbe quindi auspicabile per il 2021 la possibilità di confrontare i dati dei produttori con quelli dei trasportatori/raccoglitori e degli impianti, per addivenire ad un dato unico, mentre per il 2022 si deve quanto prima definire dei criteri unici di calcolo.

Francesco Iacotucci

Consulente per la regolazione rifiuti di Ifel, componente del comitato di verifica Anci Conai, ha ricoperto il ruolo di dirigente per la Buttol Srl e quello di amministratore unico di Asia Napoli
Speakers circle – Parole in Circoloè la sezione di Ricicla News dedicata alle voci dei protagonisti dell’economia circolare. Uno spazio nel quale approfondire temi di attualità, o anche solo raccontare le infinite e affascinanti vite dei rifiuti

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