End of waste: al via Recer, ma la transizione digitale è lunga e in salita

di Luigi Palumbo 28/09/2021

Operativo da oggi il registro telematico delle autorizzazioni end of waste. Obiettivo: ordinare e omogeneizzare i permessi per le attività di riciclo. Ma la digitalizzazione degli atti rilasciati da Regioni e Province non procede alla velocità auspicata

Ordinare, digitalizzare ma soprattutto omogeneizzare le autorizzazioni al riciclo, e in particolare quelle ‘caso per caso’. È l’ambizione del Recer, il registro telematico nazionale dei nulla osta end of waste, operativo da questa mattina. Il portale, istituito dal Ministero della Transizione ecologica e integrato nella piattaforma Monitor-piani amministrata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, raccoglierà e organizzerà in una banca dati digitale i provvedimenti autorizzatori per l’avvio delle operazioni di recupero di rifiuti emessi, riesaminati e rinnovati dalle autorità competenti, ovvero Regioni e Province, che dovranno provvedere a registrarli sulla piattaforma compilando per ogni nulla osta un form predefinito con l’indicazione, tra l’altro, dei codici di rifiuto e delle operazioni di recupero autorizzate, e allegando contestualmente una copia informatica dell’autorizzazione rilasciata.

Strutturato in due sezioni, una per le procedure ordinarie ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs 152/2006 e l’altra per quelle semplificate, richiamate all’articolo 184-ter del Testo unico ambientale e rilasciate secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, il Recer promette però di essere molto più di un semplice collettore di permessi (circa 5mila le autorizzazioni al recupero relative all’ultimo triennio, fa sapere l’Albo, solo una su cinque delle quali rilasciata a livello regionale) puntando a diventare mappa e bussola amministrativa del recupero in Italia. Materia tumultuosa, che negli ultimi anni ha più volte rischiato di far naufragare le nostre filiere del riciclo. La stessa legge istitutiva del Recer, il decreto legge 101 del 2019, è uno dei capitoli principali della lunga e complessa querelle sull’end of waste che vale la pena riassumere qui brevemente.

Emanato a settembre del 2019, il decreto 101, conosciuto anche come ‘salva imprese’, aveva infatti ribaltato la sentenza del Consiglio di Stato che più di un anno prima, a febbraio 2018, aveva negato a Regioni e Province la possibilità di rilasciare autorizzazioni ordinarie al recupero ‘caso per caso’, ovvero relative a tipologie di scarto non disciplinate da criteri nazionali o comunitari sulla cessazione della qualifica di rifiuto, i cosiddetti regolamenti end of waste. Che all’epoca, vale la pena ricordare, erano solo quattro (rottami, vetro, rame e combustibili solidi secondari) e che in aggiunta a un pugno di criteri di fine rifiuto per il recupero semplificato elencati nel decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 bastarono a malapena a scongiurare la paralisi totale del riciclo in Italia.

Fino all’anno successivo, quando l’articolo 14 del ‘salva imprese’, partorito dal governo Conte II allora in carica al termine di un lungo e complicato confronto politico tra le forze di maggioranza sul tema end of waste (che in precedenza era già stato causa di forti tensioni in seno al governo Conte I, contribuendo ad accelerarne la caduta) aveva definitivamente riabilitato il ‘caso per caso’. Con due importanti novità: l’introduzione di un articolato sistema di controlli sui permessi rilasciati (recentemente modificato dal decreto ‘semplificazioni-bis’), e l’istituzione di un registro nazionale delle autorizzazioni “al fine del rispetto del principio di trasparenza e di pubblicità”. Il registro avrebbe infatti supportato gli enti delegati al controllo, ovvero Ispra e le agenzie del Sistema nazionale di protezione ambientale, fornendo una mappatura in tempo reale dei provvedimenti rilasciati sul territorio nazionale.

Una funzione preziosa, che tuttavia non esaurisce le potenzialità del registro, come mette bene in chiaro il decreto dell’allora Ministero dell’Ambiente che nel marzo 2020 ne ha stabilito le modalità di organizzazione e funzionamento, chiarendo che i dati del Recer (ribattezzato così da allora) “sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni”. Ciò significa che Regioni e Province potranno accedere al registro per verificare se l’autorizzazione al recupero di una particolare tipologia di rifiuto, non disciplinato da apposito regolamento nazionale o comunitario, sia già stata rilasciata da uno degli oltre cento enti competenti sul territorio nazionale e, in caso positivo, utilizzare quello specifico provvedimento come ‘format’ per la loro istruttoria.

Il Recer insomma punta soprattutto a omogeneizzare il rilascio dei nulla osta a livello nazionale e a scongiurare il rischio, insito nel meccanismo stesso del ‘caso per caso’, di una geografia amministrativa a macchia di leopardo. Ma non solo, visto che una volta caricati sul Recer gli esiti delle istruttorie tecniche condotte ‘caso per caso’ sul territorio potranno fornire allo stesso Ministero una base di dati preziosa per la redazione di nuovi regolamenti nazionali sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Cosa che accelererebbe una lunga serie di procedimenti che oggi avanzano invece al passo lentissimo della burocrazia. E qui il condizionale non è casuale, visto che tra l’avvio del Recer e il dispiegamento delle sue piene potenzialità non mancano gli ostacoli, come emerso in maniera plastica negli ultimi due anni.

L’attività del nuovo registro proseguirà infatti nel solco già tracciato da Ispra e da Snpa, e non solo perchè la piattaforma è stata realizzata seguendo le linee guida sull’applicazione della disciplina ‘end of waste’ redatte dal Sistema nel 2020, ma anche e soprattutto perchè negli ultimi due anni proprio Ispra ha gestito uno strumento non troppo dissimile dal Recer. Dalla data di entrata in vigore del decreto ‘salva imprese’ e in via transitoria fino all’avvio del nuovo registro, l’Istituto è stato infatti incaricato di raccogliere le autorizzazioni al recupero rilasciate dagli enti competenti, per poi trasferirle al Recer una volta che questo fosse divenuto pienamente operativo. Per farlo, i tecnici di Ispra hanno messo a punto un proprio portale digitale (che da oggi andrà in pensione e i cui dati verranno integrati nel Recer), ma l’infrastruttura non avrebbe dato i risultati sperati. E non per un difetto di progettazione. Da quanto risulta a Ricicla.tv, infatti, degli oltre cento enti, tra Regioni e Province, invitati dall’Istituto ad assolvere all’obbligo di comunicazione, non tutti avrebbero risposto all’appello, molti lo avrebbero fatto in maniera discontinua o tardiva (il termine era di dieci giorni dalla notifica dell’autorizzazione al soggetto richiedente) mentre altri avrebbero sì risposto, ma aggirando la procedura digitale predisposta da Ispra. Che esattamente come per il Recer prevedeva la compilazione di un form predefinito, al quale allegare poi la versione informatica della documentazione relativa all’autorizzazione.

Nulla di troppo complesso, eppure abbastanza da mettere a dura prova gli uffici delle amministrazioni locali, obbligate tra l’altro a registrare entro e non oltre il 3 marzo 2020 le decine di nulla osta rilasciati prima del 2019. E così, lamentando la carenza di personale a sufficienza e sufficientemente qualificato, molti degli enti competenti, principalmente tra le Province, avrebbero tagliato corto inviando a Ispra la documentazione direttamente via mail, soprattutto quella relativa ai vecchi provvedimenti, allegandola in versione pdf e saltando a piè pari la procedura per la registrazione sul portale, indispensabile per associare alla singola autorizzazione un ‘record’ nella banca dati telematica. Il tutto, quindi, vanificando l’obiettivo principale del portale Ispra, che poi è lo stesso del Recer: digitalizzare e rendere rapidamente consultabili i provvedimenti. Un risultato per il quale potremmo dover attendere ancora un po’, visto che il trasferimento da Ispra al Ministero della Transizione ecologica dei pdf che l’Istituto, a sua volta a corto di personale, non è riuscito a registrare nella vecchia piattaforma è partito solo lo scorso 17 settembre, ovvero nel giorno in cui il dicastero (un po’ a sorpresa, a detta degli addetti ai lavori) aveva fissato al 30 dello stesso mese la data dell’entrata in funzione del Recer. Decine, se non centinaia di istruttorie, che ora toccherà ai tecnici di via Cristoforo Colombo inserire, una per una, nel Recer. Altro che transizione digitale: tra dire e fare, anzi tra dire e digitalizzare, c’è ancora di mezzo il mare.

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