Rifiuti, ANAC: “Prossimità del trattamento non è condizione meramente economica”

di Luigi Palumbo 12/04/2024

L’ANAC torna a dare la propria interpretazione del rapporto tra concorrenza e prossimità nel mercato dei rifiuti urbani. Annullando una gara per il trattamento della forsu, l’Autorità ha chiarito che negli appalti pubblici le clausole territoriali devono essere un criterio tecnico premiale e non un criterio meramente economico di valutazione delle offerte


Nelle gare per l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti urbani la prossimità dell’impianto non può rappresentare un criterio meramente economico ma deve essere opportunamente valorizzata in sede di offerta tecnica. L’Autorità Nazionale Anticorruzione torna a dare la sua lettura del rapporto tra concorrenza e prossimità nel mercato dei rifiuti urbani, con una delibera che ha stabilito l’annullamento dell’appalto per il trattamento della forsu (organico da differenziata) affidato a fine marzo da un gestore d’ambito piemontese. Nel disciplinare della gara, aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, l’azienda aveva infatti inserito una specifica formula per quantificare il costo del trasporto verso l’impianto di destino e inglobarlo nel prezzo offerto dalle imprese partecipanti. Una quantificazione della prossimità che, secondo l’ANAC, non sarebbe in linea con quanto disposto dal nuovo codice degli appalti. “Ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare il principio della concorrenza con il principio della prossimità – chiarisce infatti l’autorità – la clausola territoriale potrà essere declinata quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull’efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità”.

Il principio di prossimità insomma può e deve trovare spazio nelle procedure di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, ma in un’ottica di tutela della concorrenza va calato nella cornice più adeguata. Quello dell’offerta tecnica nell’ambito di una procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, in modo da valorizzare i benefici ambientali, oltre che economici, della ridotta distanza tra luogo di produzione dei rifiuti e impianto di trattamento. Del resto, rileva l’ANAC, se l’istante più lontano “avesse proposto un ribasso percentuale di un solo punto superiore, si sarebbe aggiudicato la gara, con conseguente onere dell’amministrazione di trasportare i rifiuti ad una distanza di 150 km dalla propria sede“. Segno che, per come era stata costruita, la gara non sarebbe stata capace di garantire la piena integrazione tra prossimità e concorrenza nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Per questo motivo ANAC ha chiesto al gestore piemontese di annullare gli atti di gara e, in una nuova procedura, di “adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assicurando che all’elemento dell’ubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato“.

Il tema era già stato affrontato dall’ANAC in una delibera dello scorso gennaio, nella quale l’Autorità aveva chiarito che “sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale“. Richiamando il provvedimento nella delibera sul caso del gestore piemontese, l’Autorità è tornata quindi a ribadire che nell’ambito dell’affidamento dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani la cosiddetta ‘clausola territoriale’ “potrà essere declinata quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull’efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità“. Una lettura che, ricorda l’ANAC, “è stata sposata in passato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato” in un parere del 2019 nel quale l’AGCM aveva chiarito che anche nel caso in cui i costi di trasporto dei rifiuti rimangano a caricodella stazione appaltante, “l’ubicazione dell’impianto dovrebbe essere più correttamente qualificata come una caratteristica dell’offerta, alla quale assegnare, qualunque sia la distanza dell’impianto dal centro di raccolta, un punteggio tecnico adeguatamente proporzionato in modo da tener conto della preferibilità per la stazione appaltante (sia sotto un profilo economico che di ottemperanza alle norme vigenti), di ricorrere ceteris paribus ad un impianto più vicino al luogo di raccolta del rifiuto”.

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