Tariffa rifiuti, così le perequazioni ARERA diventano una “tassa impropria”

di Redazione Ricicla.tv 16/02/2024

Dal 1 gennaio di quest’anno i comuni dovranno integrare la tariffa rifiuti con le nuove componenti ARERA per coprire i costi dei rifiuti pescati e degli eventi calamitosi. Ma secondo IFEL i due meccanismi di perequazione rischiano di tradursi in una “tassa impropria” a carico degli enti locali


Da leva per la corretta gestione dei rifiuti a “tassa impropria” a carico degli enti locali. Sarà questo l’effetto delle nuove componenti perequative della tariffa rifiuti, applicabili dal 1 gennaio di quest’anno, se l’autorità nazionale di regolazione ARERA non interverrà a correggerle. È tutto nero su bianco in una nota di IFEL, il centro studi di ANCI per la fiscalità locale, nella quale “si ribadisce la preoccupazione” per gli effetti delle due nuove componenti tariffarie da applicare a ogni utenza, come maggiorazione dei corrispettivi per il servizio, per garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (0,10 euro a utenza) e delle agevolazioni per gli eventi calamitosi (1,50 euro). Due componenti che, scrive IFEL, oltre a costringere gli enti gestori della tariffa (principalmente i comuni) “a sostenere maggiori costi per la gestione del ciclo dei pagamenti e per la rendicontazione”, da ribaltare a loro volta sul computo TARI, presentano criticità applicative tali da tradursi in un incremento di costi a carico dei bilanci comunali.

Se alcuni profili di criticità, come la definizione del concetto di ‘utenza’ o la frazionabilità degli importi, sono già stati oggetto di “confronto informale con ARERA”, chiarisce IFEL, a preoccupare è soprattutto la modalità di calcolo delle componenti, che per l’autorità di regolazione andrebbero applicate sul “fatturato”, quindi sul totale delle TARI emesse, e non sul riscosso, quindi su quelle effettivamente pagate dagli utenti. Ma a differenza degli altri servizi regolati (acqua, gas, energia elettrica), per i quali sono previste componenti integrative calcolate sul fatturato, quello dei rifiuti è “un servizio alla collettività non riducibile alla componente rivolta a ciascuna singola utenza iscritta”. La previsione di ARERA, scrive IFEL, costringerebbe quindi i Comuni ad anticipare le somme da versare ai due conti perequativi, istituiti presso la Cassa dei servizi energetici e ambientali, facendo degli enti locali un “obbligato in solido”, chiamato “a riversare a proprie spese le quote non pagate dagli utenti”.

Oltre che strutturalmente incompatibile con la natura del servizio rifiuti e con la peculiare “indivisibilità dei benefici resi”, tuttavia, la previsione sarebbe “in contrasto con il disposto normativo” trasformandosi di fatto in una “tassa impropria” a carico degli enti locali. “Il Comune – spiega infatti IFEL – dovrebbe sopperire con risorse proprie che, nel caso di crediti formalmente o sostanzialmente non esigibili, si configurerebbe come una prestazione patrimoniale imposta a carico del Comune per via regolatoria e in assenza di previsione normativa”. Tanto più che è la stessa legge ‘salvamare’, base giuridica della componente per i rifiuti pescati, a stabilire che questa “si aggiunge alla tassa sui rifiuti”, ponendola secondo IFEL “inequivocabilmente a carico dei soggetti passivi della TARI o degli utenti della tariffa corrispettiva”. Ma c’è di più, perché se la componente per i rifiuti pescati trova almeno rispondenza nel dettato normativo, quella a copertura delle agevolazioni per eventi calamitosi, sottolinea invece IFEL, “non sembra trovare una copertura legislativa specifica”, e rischia perciò di trasformarsi in una tassa illegittima, oltre che impropria. Per questo, ribadisce l’istituto, “pare opportuno un intervento per evitare questi aggravi attraverso un contributo della stessa autorità o di altra fonte, che eviti effetti indesiderabili su questo versante”. A partire dalla più che probabile apertura di contenziosi amministrativi.

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