Giro di vite alle esportazioni di carta da riciclare? Nessuna restrizione e applicare le regole UE

di Massimo Medugno 15/04/2022

Speakers Circle

Parole in circolo


Si tratta solo dell’applicazione delle norme sulle spedizioni dei rifiuti extra UE che già ci sono e che, ora, in un contesto di difficoltà di approvvigionamento delle materie prime potrebbero assumere un significato ancora più importante

Massimo Medugno

Due visioni diverse non portano necessariamente ad uno scontro, ma ad un confronto soprattutto quando le regole da applicare sono già scritte a livello europeo.

Mi riferisco all’applicazione del concetto di avvio a riciclo e nella necessità che avvenga in condizioni ampiamente equivalenti in caso di export extra UE, come previsto dalle norme in vigore. Nessuna restrizione per la “carta da riciclare” (questo il nome corretto da norma UNI EN 643 e che dovrebbe essere usato), quindi, ma solo l’esigenza di muoversi all’interno di un quadro UE già vigente. Questo quanto sostenuto da Assocarta.

D’altro canto, nella disciplina delle spedizioni dei rifiuti convivono diverse ratio: quella della tutela ambientale, ma anche la necessità di individuare dei perimetri omogenei sotto un profilo geopolitico. Il regolamento 1013/2006 ne è la chiara espressione.

Non è l’unico “dato” da considerare sotto il profilo normativo.

Infatti, la Decisione UE 2020/1829 adottata dal Consiglio del 24 novembre 2020 (GUCE n. 409 L del 4 dicembre scorso) relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ha anche l’obiettivo di sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso una economia circolare mondiale.

Tale condizione espressa al punto 1, lettera b), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 rinvia anch’essa all’esigenza di “recupero in modo ecologicamente corretto”.

Sebbene tale nozione non sia espressamente definita in tale regolamento, occorre tuttavia rilevare che, al pari della definizione della nozione di “gestione ecologicamente corretta” di cui all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, il recupero in modo ecologicamente corretto dei rifiuti si riferisce a qualsiasi misura pratica che consenta di assicurare che i rifiuti siano recuperati in un modo che garantisca la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che tali rifiuti possono avere.

Ne risulta che deve essere concesso a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità nell’attuazione di detto punto 1 (par. 64 e 67 Corte di Giustizia UE, sez. V 28 maggio 2020 n. C – 654/18).

L’obiettivo è quello di “sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso una economia circolare mondiale”, tuttavia l’Unione Europea viene individuata e perimetrata come un’area omogenea sotto il profilo ambientale.

Quale altro significato può avere quanto previsto dall’art. 205 bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) del Dlgs 152/2006 (introdotto dal Dlg 116/2020)?

Secondo lo stesso, infatti, “è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all’art. 188 bis sono soddisfatti e, se in conformità del regolamento CE n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamenti equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione”.

Indicare che “il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamenti equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione” significa definire la UE come un’area omogenea sotto il profilo ambientale.

Tale disposizione è identica a quella prevista dal successivo art. 220 comma 6 sexies.

Quindi, nel caso di rifiuti avviati a riciclaggio fuori dall’Italia (e dagli membri della UE) è fondamentale avere dagli operatori assicurazioni circa l’avvio a riciclaggio nello Stato membro oppure, nel caso di esportazione, è necessario che gli stessi provino che ciò sia avvenuto in condizioni ampiamente equivalenti agli obblighi previsti nell’Unione.

Durante le audizioni per la conversione del DL Ucraina, che contiene l’art. 30 sulla limitazione all’export dei rottami, come Assocarta è stata rappresentata l’esigenza di una più compiuta applicazione degli artt. 205 bis e 220 comma sexies sopra citati.

Qualcuno ha scritto che tale proposta sarebbe una limitazione all’export.

In realtà si tratta solo dell’applicazione delle norme sulle spedizioni dei rifiuti extra UE che già ci sono e che, ora, in un contesto di difficoltà di approvvigionamento delle materie prime potrebbero assumere un significato ancora più importante.

E, tuttavia, tali norme non possono e non devono essere intese come “cesure” della filiera.

L’avvio al riciclo, come la selezione, sono piuttosto fasi per ricostruire la filiera sotto il profilo dell’export ed anche dell’import.

Vanno trovate norme e meccanismi per “riconciliare” status non necessariamente identici, ma che pure perseguono gli stessi obiettivi di valorizzazione.

D’altro canto la stessa Decisione UE 2020/1829 adottata dal Consiglio del 24 novembre 2020 fa riferimento ad una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso una economia circolare mondiale.

Ma l’Economia circolare mondiale, come quella italiana, è fatta di ruoli e funzioni.

Massimo Medugno

Direttore Generale Assocarta
Speakers circle – Parole in Circoloè la sezione di Ricicla News dedicata alle voci dei protagonisti dell’economia circolare. Uno spazio nel quale approfondire temi di attualità, o anche solo raccontare le infinite e affascinanti vite dei rifiuti

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