Rifiuti, la Corte Ue: “Non basta il TMB a trasformare gli urbani in speciali”

di Luigi Palumbo 11/11/2021

Una sentenza della Corte di Giustizia Ue chiarisce che “il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale”. Se il trattamento intermedio non modifica le “proprietà originarie” del rifiuto indifferenziato, questo non diventa speciale ma resta urbano e quindi soggetto al principio di autosufficienza e prossimità

Mentre a Roma prosegue l’operazione ‘pulizia’ lanciata dal neo eletto sindaco Roberto Gualtieri, che come i suoi predecessori al Campidoglio continuerà con ogni probabilità a spedire i rifiuti indifferenziati della Capitale in altre Regioni o altre nazioni, in Lussemburgo i giudici della Corte di Giustizia europea tornano a occuparsi del pattume italiano con una sentenza che chiama in ballo proprio l’abitudine tutta nostrana di inviare a smaltimento oltre confine gli scarti urbani che non possiamo, o non vogliamo, mandare in discarica o in inceneritore in casa nostra. E che, secondo le toghe dell’Ue, devono sottostare al principio di prossimità anche se sottoposti a trattamento meccanico con cambio di codice EER. Cosa che, in teoria, basterebbe a garantirgli lo status di speciale svincolandoli dalle restrizioni valide per gli urbani, ma che per il tribunale del Lussemburgo, invece, non è sufficiente a cambiare la sostanza delle cose. Se il trattamento non modifica le “proprietà originarie” del rifiuto, si legge nella sentenza depositata oggi, l’indifferenziato urbano resta indifferenziato urbano e l’autorità competente in materia può opporsi alla spedizione all’estero nel nome del principio di autosufficienza e prossimità.

Il pronunciamento dei giudici europei era stato richiesto dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra la Regione Veneto e un’azienda di trasporti nata a seguito della domanda di autorizzazione inoltrata da quest’ultima per l’avvio a recupero energetico in un cementificio in Slovenia di 2mila tonnellate di rifiuto indifferenziato precedentemente sottoposte a lavorazione, con cambio di codice da 23.03.01, ovvero urbano indifferenziato, a 19.12.12 vale a dire rifiuto da trattamento meccanico. La domanda era stata respinta dalla Regione Veneto perché, avevano stabilito gli uffici competenti, i rifiuti sebbene trattati conservavano “la loro natura originaria” di urbano indifferenziato e quindi il principio di autosufficienza e prossimità imponeva che “fossero recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o di raccolta”. Tanto più che, ricorda la sentenza della Corte, “un impianto della Regione Veneto si era dichiarato in grado di accogliere le 2mila tonnellate” in questione. A quel punto era scattato il ricorso della società di trasporti, con un primo pronunciamento favorevole del Tar, poi all’appello della Regione Veneto il Consiglio di Stato ha deciso di rimettere il caso ai giudici dell’Ue. Che con la sentenza di oggi ribaltano il giudizio di primo grado e danno ragione alla Regione. “È pacifico – scrivono i giudici – che il trattamento meccanico cui sono stati sottoposti i rifiuti di cui trattasi non ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di questi ultimi né, di conseguenza, la loro natura”.

“Il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti – rimarca la sentenza – dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale“. Anche l’Ue, insomma, mette nero su bianco che il ‘maquillage’ dell’indifferenziato urbano negli impianti di trattamento meccanico biologico non è sufficiente a svincolarlo dal principio di prossimità e autosufficienza e a rimetterlo esclusivamente alle logiche del libero mercato. Una sentenza che, stando ad uno studio di Ref, interessa circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti, speciali sulla carta ma urbani nella sostanza. “Ancorché rispondente a logiche di libero mercato, e frutto dell’agire del singolo operatore – scriveva l’ente di ricerca – ogni tonnellata di rifiuto che non può essere valorizzata e recuperata in Italia rappresenta in ogni caso un piccolo fallimento per l’intero Sistema-Paese, un’occasione mancata per creare occupazione e valore aggiunto. Il tutto, a detrimento dell’ambiente per via delle esternalità negative generate dalla movimentazione dei rifiuti”.

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