Appalti “verdi”: ecco i punteggi premianti per i materiali riciclati

di Giovanni Paone 08/06/2016

Un nuovo impulso al mercato dei materiali ricavati da materia post-consumo. È quello che si spera possa venire dall’adozione di due nuovi decreti del Ministero dell’Ambiente recanti ulteriori misure a supporto dell’utilizzo di soluzioni eco-compatibili e prodotti riciclati negli appalti pubblici. I due decreti ministeriali, pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale, sono stati adottati in attuazione del Piano nazionale d’azione per il Green public procurement, secondo la disciplina ridisegnata negli ultimi mesi dall’entrata in vigore della legge “Green economy” e del nuovo Codice degli appalti. Il Green public procurement (o Gpp) è lo strumento normativo che detta l’obbligo per la Pubblica amministrazione di acquistare beni e servizi che rispondano a precisi parametri di compatibilità e sostenibilità ambientale. Parametri che prendono il nome di Criteri ambientali minimi (o Cam), da fissare obbligatoriamente nei capitolati delle gare d’appalto, nelle categorie di forniture già disciplinate (come illuminazione pubblica, servizi energetici ed attrezzature elettroniche, servizi di pulizia e di gestione dei rifiuti, edilizia e costruzioni) ed in quelle che saranno via via disciplinate con appositi decreti.

Dei due provvedimenti pubblicati ieri in GU, il primo riguarda “l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi” e si applica nelle procedure pubbliche per l’affidamento di “servizi di pulizia e forniture di prodotti per l’igiene; servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; servizi di gestione dei rifiuti urbani; forniture di articoli di arredo urbano; forniture di carta in risme e carta grafica“. Stando al decreto, le stazioni appaltanti dovranno inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi “in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati: il 62% dal 1° gennaio 2017; il 71% dal 1° gennaio 2018; l’84% dal 1° gennaio 2019; il 100% dal 1° gennaio 2020″. Insomma, in corrispondenza delle scadenze fissate dal decreto, l’utilizzo di beni e servizi ecosostenibili dovrebbe diventare per le imprese condizione sempre più indispensabile per partecipare con successo alle procedure di affidamento dei servizi pubblici.

Il secondo decreto pubblicato ieri in GU integra invece due decreti precedentemente emanati dal Ministero dell’Ambiente contenenti rispettivamente i Cam per “per l’affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici” e quelli per la “forniture di articoli di arredo urbano”, specificando per entrambi i “punteggi premianti” che nelle procedure pubbliche di affidamento verranno attribuiti alle offerte che prevedano l’utilizzo di materia riciclata.

In particolare, per i Cam dei servizi di costruzione, ristrutturazione gestione e manutenzione degli edifici, il decreto chiarisce che “ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico“. Il progettista, si legge inoltre nel decreto, dovrà indicare “la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE“.

Per i Cam relativi alle forniture di articoli di arredo urbano, invece, “all’offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie”. Anche in questo caso, spiega il decreto, andrà allegata la dichiarazione della provenienza del materiale e la dimostrazione della marcatura CE.


				

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