CSS, gli operatori: “Consiglio di Stato ristabilisce certezza del diritto”

di Redazione Ricicla.tv 05/08/2021

Una sentenza del Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Lazio che nel 2017 aveva parzialmente annullato il decreto ‘end of waste’ sul Combustibile Solido Secondario. Gli operatori: “Il CSS è parte integrante dell’economia circolare”

Ancora un pronunciamento del Consiglio di Stato, e ancora una volta sul tema ‘end of waste’, solo che a differenza di quello che nel 2018 paralizzò il mondo del recupero di materia dai rifiuti, stavolta la decisione dei giudici amministrativi potrebbe invece contribuire a rilanciarlo. Con sentenza pubblicata lo scorso 26 luglio infatti la quarta sezione del Consiglio ha riformato una decisione del Tar Lazio che nel 2017, nell’ambito di una controversia tra l’allora Ministero dell’Ambiente (oggi della Transizione ecologica) e una serie di associazioni ambientaliste, aveva parzialmente annullato il decreto ministeriale 22 del 2013 che stabilisce quando il CSS, Combustibile Solido Secondario, perde la qualifica di rifiuto e diventa CSS-combustibile (o CSS-C), ovvero un prodotto a tutti gli effetti.

“Con questa sentenza termina un lungo travaglio – spiega David Roettgen, giurista ambientale – dal momento che il dm sul CSS-combustibile viene pienamente confermato, anche nella parte precedentemente annullata dal Tar Lazio”. Che nel pronunciamento del 2017, pur respingendo le argomentazioni “più apodittiche e generiche portate avanti dalle associazioni ambientaliste – dice Roettgen – aveva annullato una serie di passaggi del decreto, evidentemente di difficile comprensione anche per i giudici amministrativi“. Nello specifico, il Tar era intervenuto sull’articolo 8 comma 6 del decreto, che disciplina modalità e tempi per la verifica delle caratteristiche di classificazione, da effettuare sui sottolotti quotidiani di CSS-combustibile, e delle caratteristiche di specificazione, più lunghe e complesse e da effettuare invece unicamente sugli interi lotti di produzione (composti dai singoli sottolotti) fino a 1500 tonnellate.

Nella sentenza del 2017, i giudici del Tar avevano accolto le osservazioni delle associazioni contro il passaggio del dm secondo cui “l’eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto”, stigmatizzandone “l’irragionevolezza” e stabilendone così l’annullamento. Una decisione che negli ultimi anni aveva contribuito ad alimentare un clima di forte incertezza tanto tra i produttori di CSS-combustibile quanto tra i potenziali utilizzatori, ritardando e limitando l’applicazione del regolamento ‘end of waste’. Che la decisione del Consiglio di Stato, invece, ha reintegrato delle parti annullate e confermato nella sua interezza.

“Una decisione che aggiunge un tassello importante in termini di certezza del diritto nel quadro giuridico che regola il CSS. Ma la seconda notizia positiva – aggiunge Roettgen – è che la sentenza fa anche piazza pulita di una serie di ‘leggende metropolitane’ che da sempre accompagnano il dm sul CSS-combustibile”. Ribadendo, ad esempio, che il CSS-combustibile è un prodotto a tutti gli effetti, “ottenuto a valle di un processo di recupero di materia” e che il decreto “si inserisce quindi pienamente nell’ambito delle politiche europee di ‘circular economy’“. Nella sentenza i giudici accolgono le osservazioni formulate dal Ministero della Transizione ecologica e dal Comitato nazionale di verifica, chiarendo che “il processo di produzione del CSS-combustibile e, più in generale, del combustibile solido secondario (CSS) è sinergico con la raccolta differenziata dei rifiuti” ma anche che “l’utilizzo del CSS in impianti di produzione del cemento risulta sotto molteplici profili (ambientali, energetici, tecnici, economici e territoriali) una soluzione ottimale, con effetti benefici e sinergie vantaggiose per l’ambiente, per le comunità locali e per la competitività del relativo comparto produttivo”.

“Tutta la sentenza è di grande interesse – commenta Giuseppe Angelo Dalena, Presidente di A.I.R.E.C. – perché colloca correttamente il CSS-C nella sua sede naturale, che è quella dell’implementazione dell’economia circolare. Non si tratta di alimentare con argomentazioni capziose un’improponibile concorrenza tra riciclo e CSS-C bensì di cogliere appieno il senso della gerarchia europea delle opzioni da applicare alla gestione dei rifiuti, che prevede con priorità decrescente prevenzione, riutilizzo, riciclo meccanico e, a seguire, recupero di altro tipo (energetico per esempio), fino al residuale smaltimento in discarica che è l’ultima estrema opzione. In questo scenario, l’utilizzo di un combustibile da rifiuti di alta qualità registrato come ‘sostanza’ ai sensi del Regolamento n. 1907/2006/CE del 18/12/2006 (REACH) ha piena cittadinanza e costituisce un elemento indispensabile per assicurare una gestione ambientalmente sostenibile dei rifiuti non riciclabili riducendo, al contempo, il depauperamento di combustibili tradizionali non rinnovabili”.

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