Nella giornata di ieri, sul proprio portale web, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una nuova delibera, la prima del 2016, con la quale si punta ad appianare le incongruenze sollevate dagli operatori rispetto alle iscrizioni telematiche regolate da un’altra delibera, quella datata 11 settembre 2013.
La pubblicazione di ieri riguarda una deliberazione del 10 febbraio scorso e che entrerà in vigore a partire dal 2 aprile 2016 (come specificato nel quarto ed ultimo articolo della delibera), funge da integrazione oltre che da chiarimento, e si è resa necessaria in quanto aggiornamento dovuto in funzione delle disposizioni di semplificazione e informatizzazione dei dicasteri Ambiente e Sviluppo Economico – tanto più urgente a fronte della pressoché totale ricezione telematica delle candidature da parte delle sezioni regionali e provinciali dell’albo – ma anche in risposta ad una serie di quesiti pervenuti all’Albo da parte delle imprese e degli organi di controllo.
Il principio di base è fissato dall’articolo 1 della delibera, con cui si stabiliscono efficacia e validità delle iscrizioni telematiche, così come delle operazione di variazione e rinnovo dell’iscrizione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.
Le modalità – definite dall’articolo 2 della delibera – passano da un prima comunicazione, che può a sua volta arrivare in forma telematica (Pec) all’impresa richiedente e nella quale è comunicato l’importo dei versamenti che devono essere effettuati nell’arco di 30 giorni (pena archiviazione della domanda), dopodiché la sezione locale invierà una nuova comunicazione valida quale notifica vera e propria: è da quella data che il provvedimento acquisirà efficacia.
Un po’ più confusionari gli effetti dell’articolo 3, nel quale si legge che «gli estremi identificativi dei provvedimenti d’iscrizione […] sono individuati ai sensi dell’articolo 1», il che vuol dire che gli estremi identificativi degli stessi sono da ricavarsi dalla data di notifica comunicata. Si apre però la necessità di ulteriori chiarimenti a fronte di tutti quegli atti che sono stati e saranno deliberati fino al primo aprile, per le quali resta inevaso il dubbio sulla corretta identificazione: saranno corrette la data di protocollo (in calce al provvedimento) o la data di deliberazione della Sezione regionale? Già, perché sempre l’articolo 3, al secondo comma, lascia aperte entrambe le alternative per quei provvedimenti dell’Albo da identificare fino all’entrata in vigore della delibera neopubblicata (appunto il prossimo 2 aprile), introducendo una terza data (quella della ricezione della PEC, appunto) da usarsi solo dopo quel termine.
Chiarimenti che fugherebbero ogni dubbio residuo a fronte di dati fondamentali per la corretta compilazione dei moduli di contabilità ambientale (i formulari rifiuti).