Ammissibilità dei rifiuti in discarica: nuova circolare del Ministero

di Redazione Ricicla.tv 09/05/2017

«La vincolatività dei “Criteri tecnici” individuati da Ispra ai sensi dell’articolo 48 della legge 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore» perchè, per essere efficaci nell’ordinamento, i criteri «dovranno essere recepiti mediante apposito Decreto ministeriale». Così il Ministero dell’Ambiente, in una circolare di recente pubblicazione, fa chiarezza sul tema dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica, dopo le criticità generate dalla pubblicazione delle linee guida redatte dall’Istituto superiore per la protezione ambientale, ai sensi della legge “Green Economy”.

L’articolo 48 dell’ex collegato ambientale dava infatti mandato all’Ispra di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti, prima dello smaltimento in discarica, non è necessario. La pubblicazione delle linee guida, adottate lo scorso 7 dicembre, aveva però creato confusione tra gli operatori di settore, visto che il documento non si limitava a definire i criteri tecnici per valutare l’ammissibilità in discarica dei rifiuti senza trattamento, ma indicava anche, per alcune tipologie di rifiuto, parametri e valori limite per stabilire l’ammissibilità o meno ai fini dello smaltimento anche a seguito di pre-trattamento, in apparente contrasto con quanto stabilito dal decreto ministeriale emanato nel 2010 proprio per disciplinare la materia.

Nelle scorse settimane la questione era stata sollevata dal deputato Pd Piergiorgio Carrescia, in un’interrogazione nella quale si sottolineava come «una delle principali difficoltà rilevate nell’applicazione delle linee guida è connessa all’individuazione del solo Irdp (Indice di respirazione dinamico potenziale) quale parametro per misurare la stabilità biologica di un rifiuto, in antitesi con quanto in precedenza stabilito da altri provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». L’Irdp, proseguiva Carrescia, è un parametro «per la cui ricerca non esistono metodiche consolidate», pertanto le linee guida dell’Ispra, «potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla gestione delle discariche, con criticità tecnico-operative e rilevanti aggravi di costi che si ripercuotono per i rifiuti urbani, sulla Tari, e per i rifiuti speciali, sulle imprese produttrici, come già sta avvenendo per gli scarti di lavorazione del cuoio delle aziende calzaturiere delle Marche».

La circolare del Ministero chiarisce invece che «i “Criteri tecnici” definiti da ISPRA riguardano, in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare, esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Di talché quand’anche i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del dm 27 settembre 2010, non può ravvisarsi per ciò solo contrasto con quest’ultimo, che invece riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare. Si tratta, dunque – scrive il Ministero – di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti». «Sarà dunque cura del Ministero – prosegue la circolare – predisporre una nuova versione del decreto che, tra l’altro, abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quella occasione potrà peraltro essere valutata l’opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari».

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