Contenuto a cura di Airmet – Associazione nazionale recuperatori metalli
Il 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la Legge 221/2015 [Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali]. Questa, con l’art. 30, ha modificato l’art. 188 del del D.Lgs. 152/06 [Norme in materia ambientale] ma, nei fatti, ha modificato il comma 5 dell’art. 266 del medesimo D.Lgs. 152/06, la dove quest’ultimo prevedeva una sorta di semplificazione per la raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti oggetto di commercio.
Negli ultimi giorni è stata generata una enorme confusione in tutta la specifica tematica. Confusione legata al fatto che, secondo un non facile combinato disposto legislativo, le modifiche all’art. 188 del D.Lgs. 152/06 entreranno in vigore soltanto dal 1° gennaio 2017.
È urgente dipanare questo groviglio normativo ed uscire dalla confusione che rischia di esporre a gravi danni tutti gli Operatori interessati.
Nell’interesse di tutti gli operatori, ma anche dei Cittadini, è bene mettere un po’ di ordine in tutta questa tematica. Per poterlo fare, una volta per tutte, è necessario partire dall’inizio. Il comma 5, art. 266, D.Lgs. 152/06, riguardante, in pratica, la semplificazione per gli operatori che raccolgono in forma “ambulante” (a mio avviso sarebbe stato più corretto dire in forma “itinerante”), trasportano e conferiscono, presso impianti debitamente autorizzati, materiali che, benché sia stato loro attribuito lo status giuridico di rifiuto, hanno un evidente valore per chi li detiene e sono, quindi, oggetto di commercio. Questi rifiuti sono prevalentemente costituiti da rottami e residui di metallici.
Purtroppo , il predetto comma 5 non ha mai potuto trovare pratica e legittima applicazione per difetto della normativa di riferimento. Il tutto nasce a causa della “disattenzione” del Legislatore che ha prodotto il D.Lgs. 152/06. Ciò in quanto, già l’art. 58, comma 7-quater, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 , prevedeva una sorta di semplificazione per la raccolta itinerante e trasporto di rifiuti recuperabili, la dove esso precisava che: «le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio». [Modifica introdotta dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (nuovi interventi in campo ambientale – Ronchi ter)]
È probabile che la dicitura … soggetti abilitati… trovasse riferimento normativo nell’art. 121 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.). Di questo articolo è però rimasto in vigore soltanto l’ex comma 3 che vieta il mestiere di ciarlatano. Il primo ed il secondo comma, invece, sono stati abrogati dall’art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311.
La disposizione del D.Lgs. 22/97 è stata poi pedissequamente ripresa dal Legislatore e riportata nel comma 5 dell’art. 266 del D.Lgs. 152/06, che testualmente recita: Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. Dimenticando, il Legislatore, sia di indicare quale fosse l’“abilitazione” di cui i soggetti ambulanti avrebbero dovuto dotarsi per poter legittimamente esercitare l’attività e sia il fatto che l’unico possibile riferimento prima vigente, l’art. 121 del TULPS, era stato nel frattempo abrogato.
Si può concludere, pertanto, che la discussione sull’entrata in vigore delle modifiche all’art. 188 del D.Lgs. 152/06 (2 febbraio 2016 o 1° gennaio 2017) è solo una “questioni di lana caprina”, oltre che essere pericolosamente fuorviante per i “nostri Ambulanti”. Essi, infatti, già prima delle modifiche apportate dall’art. 30 della Legge 22172015 dell’art. 188 non hanno potuto, nei fatti, usufruire della semplificazione prevista dal comma 5 dell’art. 266, così come non possono farlo oggi, indipendentemente dall’entrata in vigore di dette modifiche.
L’auspicio per tutti noi, e il nostro stimolo in tal senso è quotidiano e costante, è che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali voglia finalmente dare applicazione a quanto già previsto dall’art. 9, comma 6, del Decreto Interministeriale n° 120/2014 [Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali], la dove esso precisa che Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell’ambito delle categorie d’iscrizione normandole in sottocategorie.