Sembra giunta al giro di boa la tanto discussa questione della raccolta rottami metallici. Dal 2 febbraio scorso è infatti entrata in vigore una legge che stabilisce che chi fino ad oggi si è occupato di raccogliere e rivendere a impianti di recupero rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, non potrà più farlo, a far data dal 1 gennaio 2017, senza una regolare iscrizione ad un albo.
Un provvedimento redatto dal legislatore, al fine di disciplinare un settore che da anni si autogestisce e di garantire una corretta tracciabilità di ogni materiale da scarto, foss’anche di grande profitto per le aziende del comparto. La legge però ha scatenato subito le reazioni e degli ambulanti, e dei gestori di impianti che, ingannati da una falsa interpretazione della norma, hanno smesso di acquistare ritenendola entrata in vigore già dal mese scorso.
La protesta ha attraversato lo stivale. Infuocata quella del sindaco di Bari che si è schierato al fianco degli ambulanti chiedendo alla senatrice Laura Puppato in visita solo un paio di settimane fa nel capoluogo pugliese assieme alla commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, una correzione della norma che avrebbe messo per strada centinaia di ambulanti che svolgono il lavoro per un guadagno integrativo e marginale.
La voce dei raccoglitori è giunta al Ministero che pare stia lavorando, assieme ai referenti politici, a una revisione della disciplina al fine di istituire una sottocategoria all’interno dell’Albo gestori ambientali alla quale gli ambulanti potranno richiedere l’iscrizione. Ci spiega bene la situazione il presidente dell’Albo Gestori, Eugenio Onori. «La disciplina va totalmente rivista – spiega il presidente – stiamo valutando la possibilità di creare una sottocategoria alla quale gli ambulanti che raccolgono entro i limiti di una certa quantità, possano chiedere e ottenere l’iscrizione». Fino a dicembre 2016 dunque, la situazione rimane quella previdente la legge del 2 febbraio ed entro il prossimo anno, tutti coloro che raccolgono e commerciano in forma itinerante i rottami ferrosi, potrebbero finalmente entrare nel circolo virtuoso del recupero e della tracciabilità di materie preziose come i metalli.
In questo senso vale la pena riportare quanto precisato in una nota dell’AIRMet, l’Associazione Italiana Recuperatori Metalli, che si scaglia contro quella che definisce “disinformazione” portata avanti da alcune testate locali nel riportare la “soddisfazione del sindaco Decaro”, primo cittadino di Bari, di fronte a presunte proroghe “concesse” agli ambulanti del ferro. «Non si può parlare neanche di slittamento dei termini per l’entrata in vigore del provvedimento, per il semplice fatto che non vi era alcun termine da far “slittare” – si legge nella circolare – in pratica, resta in vigore quanto previsto dal comma 5 dell’art. 266 del D.Lgs. 152/06. Comma 5 che, come è oramai arcinoto, non trova comunque applicazione per assenza del riferimento normativo in base al quale ottenere la “abilitazione” (il comma 5 parla di “soggetti abilitati” allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante…), né può essere, l’abilitazione, surrogata ricorrendo alla legge che regolamenta il “Commercio al dettaglio su aree pubbliche o private ad uso pubblico” (Legge 28 marzo 1991, n° 112 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114). In tale senso si è espressa la Corte di Cassazione con diverse sentenze» conclude la nota.
Buonasera, siamo un’attività di autodemolizione e centro di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, autorizzati ex art. 208 D.L. 152/2006. Nell’articolo si parla di interpretazione sbagliata della data di entrata in vigore del collegato ambientale: essa decorre dal 01/01/2017 e non dal 02/02/2016, come interpretato dalla maggioranza dei rottamatori. Potreste spiegarmi perchè e in base a quale articolo del collegato ambientale, ne dovremmo desumere l’entrata in vigore dal 01/01/2017?