Ci sono voluti circa due anni, ma alla fine la nuova classificazione europea dei rifiuti è legge anche in Italia. Il nuovo regolamento era entrato in vigore nel giugno 2015 e da allora è stato pienamente applicato, dopo che un pasticciato avvicendamento di norme aveva fatto maldestramente decadere il precedente regolamento comunitario in favore di una normativa nazionale – la legge n.116 dell’11 agosto 2014– caratterizzata da principi di eccessiva prudenzialità: vicenda paradossale che non mancò di destabilizzare gli operatori del comparto.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.91 del 20 giugno 2017 (il cosiddetto dl Mezzogiorno), le disposizioni della decisione e del regolamento dell’Unione Europea pubblicati nel dicembre 2014 diventano parte integrante del Testo Unico Ambientale. L’articolo 9 dello stesso decreto, infatti, prevede che la premessa all’allegato D della parte IV della 152 del 2006 sostituisca i punti da 1 a 7 (proprio quelli introdotti all’art.13 della “galeotta” 116/2014 e in cui si definiscono le modalità di classificazione dei rifiuti e della relativa determinazione di pericolosità) con il solo nuovo punto 1: «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».
Una legge che nulla cambia, ma che pone fine a qualsiasi dubbio lasciato dalla sopravvivenza nel corpus normativo nostrano delle tracce della 116/2014, oltre a formalizzare l’ovvio ( e per di più obbligatorio) adeguamento delle norme Italiane a quelle comunitarie. Già due anni or sono, tuttavia, dalle associazioni di categoria si sollevavano dubbi sull’operatività legati alla definizione della caratteristica di pericolosità “eco-tossico” contrassegnata dalla sigla HP 14. Dubbi ai quali il Consiglio Europeo ha cercato di porre fine con un regolamento emanato l’8 giugno scorso in cui proprio la definizione della voce “HP 14 «Ecotossico»” contenuta dal regolamento datato dicembre 2014 è stata sostituita da una serie di condizioni molto più puntuali.
I metodi di calcolo sono piuttosto complessi e operano distinzioni legate ad una casistica relativa alle indicazioni di pericolo determinate dai codici definiti nel regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1272 del 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. C’è da aspettarsi che questa modifica al regolamento venga integrata e magari anche emendata nei prossimi mesi, dato che entrerà in vigore dal prossimo 4 luglio, ma sarà applicabile soltanto a partire dal 5 luglio 2018, e cioè tra oltre un anno.