Sistri, Tar respinge ricorso Selex contro bando Consip

di Giuseppe De Stefano 17/05/2016

Consip e Ministero incassano il via libera del Tar del Lazio: il ricorso della Selex SeMa è inammissibile, il bando di gara per individuare il nuovo concessionario del Sistri è legittimo. La sentenza è stata emanata dalla sede di Roma del Tribunale Amministrativo lo scorso 11 maggio, mediante sentenza n. 5569/2016, dopo che lo scorso agosto la società in orbita Finmeccanica che ha gestito il sistema in questi anni ha deciso di impugnare la procedura per individuare la nuova concessione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

La SeMa, che nel ricorso presentato adduceva ai debiti derivanti dal mancato saldo degli oneri di gestione del Sistri da parte del Ministero pure la condizione di “asfissia finanziaria cui ha fatto seguito la liquidazione” della stessa, riteneva illegittimo mettere al bando l’affidamento di un sistema che essa aveva sviluppato e per il quale, per l’appunto, sosteneva di essere in credito di ben 290 milioni di euro nei confronti del dicastero di Via Cristoforo Colombo. Per la vicenda economica la Selex – si legge nella sentenza – ha citato in giudizio il Ministero per oltre 186 milioni e 600mila euro dinanzi al Tribunale civile, e su quel fronte c’è da attendere l’iter giudiziario del Tribunale di Roma.

Sulla vicenda contrattuale, invece, le posizioni di Selex si sono rivelate già più deboli o quanto meno mal riposte. L’impugnazione del bando deriva dalla presunta illegittimità da parte del Ministero di disporre di struttura ed infrastruttura informatica da affidare in concessione. E questo non solo per i motivi pecuniari di cui sopra, ma perché la SeMa sostiene che non si siano verificate le condizioni contrattuali previste dall’articolo con cui si disponeva il passaggio della struttura stessa al Ministero il 30 novembre 2014, vale a dire contestualmente alla scadenza del contratto stesso. L’ultimo comma di quello stesso articolo prevedeva nuovi accordi da stipulare in caso di proroga del contratto stesso: proroga che secondo la controllata Finmeccanica si è realizzata con i vari interventi normativi che hanno esteso la gestione del Sistri e che tuttora vedono il sistema in mano a Selex. Tale proroga intervenuta unilateralmente e per via legislativa evidentemente non ha visto la “ridefinizione in buona fede dalle parti” dell’accordo stesso e quindi – questa la contestazione di Selex – non è più valido neppure il passaggio di proprietà al Ministero.

In buona sostanza il pronunciamento del Tar in favore di Consip e Ministero si basa sul fatto che le procedure del bando siano state condotte in piena legittimità e regolarità, e che il ricorso abbia cercato di spostare sull’atto del bando stesso una questione interpretativa del contratto tra Selex e Ministero. Per di più, come recita la stessa sentenza: «la procedura selettiva indetta da Consip non contiene clausole che dispongono, in via diretta, dell’infrastruttura informatica realizzata dalla società ricorrente, ma si limita a prevedere due opzioni alternative, l’una che prevede la presa in carico da parte del nuovo gestore del sistema sviluppato da Selex spa e l’altra che prescinde da tale passaggio con conferimento dell’incarico al concessionario entrante di realizzare un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti». Insomma, poiché il capitolato tecnico lascia l’evoluzione del Sistri in mano ai proponenti, il nuovo concessionario potrebbe anche realizzare un sistema ex-novo facendo tabula rasa del lavoro di Sema in questi anni: tale bivio impedisce di pronunciarsi prima della stipula del contratto con il nuovo concessionario, e prima di allora la “lesione lamentata” non potrà concretizzarsi.

In altre parole la Selex sembrerebbe aver commesso un vizio di forma nel cercare di delegittimare il bando Consip, poiché la sostanza della materia in oggetto non ha granché a che vedere con la giustizia amministrativa: il Ministero ne esce pulito e l’affidamento in concessione (almeno per ora e in attesa del processo Civile) può procedere, ma è stato per lo più un difetto di giurisdizione a far pendere in suo favore la sentenza.

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