Redazione Ricicla.tv
31/05/2021

Semplificazioni, dalla VIA all’end of waste passando per il CSS: le novità sui rifiuti

Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2021 alle 16:05

Dalla Commissione VIA per le opere Pniec e Pnrr al tentativo, non proprio riuscito, di semplificare la disciplina sulle autorizzazioni ‘end of waste’, passando per lo snellimento della burocrazia sull’utilizzo del CSS in cementifici e centrali elettriche: focus sul decreto semplificazioni approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri

Una Commissione VIA speciale per le opere del Pnrr e del Pniec, un restyling non troppo convincente del sistema dei controlli sulle autorizzazioni ‘end of waste’, lo snellimento delle procedure per la sostituzione del CSS ai combustibili fossili. Sono solo alcuni degli interventi di revisione della burocrazia ambientale previsti dal decreto legge sulle semplificazioni approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poco meno di 70 pagine, nelle quali oltre a disegnare la governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, si punta a sciogliere i principali nodi burocratici che mettono a rischio progetti e investimenti, con interventi che vanno dal ‘permitting’ ambientale alle procedure per l’installazione di impianti a di energia rinnovabile, dall’economia circolare alla disciplina degli appalti pubblici.

Un decreto omnibus, insomma, buona parte del quale è dedicata proprio alla revisione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, tra i principali ‘colli di bottiglia’ burocratici stigmatizzati dal Pnrr. Proprio per scongiurare il rischio che le opere finanziate dal Piano possano non vedere la luce entro la scadenza fissata dall’Ue al 2026, il decreto prevede l’istituzione di una Commissione Tecnica speciale dedicata ai procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale di competenza statale per le opere relative al Piano Nazionale Energia e Clima e al Pnrr che sarà “posta alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione Ecologica” e costituita da un massimo di 40 esperti scelti tra il personale delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, di SNPA, ENEA e ISS.

Per i progetti Pnrr e Pniec, nello specifico, la Commissione Tecnica speciale dovrà esprimersi “entro il termine di centotrenta giorni” dalla pubblicazione della documentazione relativa all’istanza autorizzatoria, mentre viene ridotta da sessanta a trenta la durata del periodo di consultazione pubblica e acquisizione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici. Per le opere di competenza statale, le funzioni “di tutela dei beni culturali e paesaggistici” normalmente esercitate in sede di VIA dal Ministero della Cultura vengono attribuite fino al 31 dicembre 2026 alla neonata Soprintendenza speciale per il Pnrr.

Accanto alle semplificazioni propedeutiche alla realizzazione degli interventi Pniec e Pnrr il decreto introduce poi tutta una serie di modifiche e correttivi più generali alle procedure di permitting. Rispetto alla VIA di competenza regionale, ad esempio, è prevista su richiesta del proponente “una fase preliminare” che dovrebbe includere una pre-conferenza dei servizi con termini ridotti della metà rispetto ai canonici 90 giorni, conclusa la quale l’autorità competente dovrà trasmettere entro cinque giorni le determinazioni acquisite e potrà “stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi” vera e propria nel corso della quale “le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento” salvo che “in presenza di significativi elementi”. Sempre in materia di VIA, nel caso di interventi soggetti o assoggettabili a VIA “rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale”, si prevede di fissare a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del soggetto proponente il termine entro il quale Regione, Provincia Autonoma e Ministero dovranno determinare l’autorità competente in merito.

Novità anche sul fronte delle autorizzazioni al riciclo dei rifiuti, con il decreto che punta a snellire il complesso sistema di controlli sui nulla osta ‘end of waste’ caso per caso introdotto dal governo Conte 2, fortemente voluto dall’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa e dall’attuale presidente della Commissione ambiente del Senato Wilma Moronese. La revisione della normativa lascia in capo all’Ispra e alle Agenzie regionali del Snpa la facoltà di effettuare ispezioni a campione sulle imprese autorizzate, ma elimina le scadenze temporali per il completamento delle attività e l’articolata istruttoria che prevedeva la partecipazione del Ministero alla validazione degli esiti dei controlli. Il decreto subordina però il rilascio delle autorizzazioni al “parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”, di fatto esautorando in buona misura gli uffici degli enti locali preposti (regioni e province) e rischiando di ingolfare piuttosto che snellire le procedure di rilascio dei nulla osta. Destinata a far discutere anche un’altra proposta di semplificazione, quella sulla cosiddetta “attestazione di avvenuto smaltimento”, che il decreto sostituisce con “un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento” senza tuttavia sciogliere molti dei nodi che da tempo si accompagnano a questo particolare adempimento.

Sempre in materia di rifiuti, il decreto apre al riutilizzo delle ceneri vulcaniche “in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Vengono poi snellite le procedure per interventi di sostituzione del CSS ai tradizionali combustibili fossili in cementifici e centrali termoelettriche. Interventi che, laddove non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, “non costituiscono una modifica sostanziale” dice il decreto. Quindi, per gli impianti già autorizzati in R1 sarà necessaria la sola comunicazione dell’intervento di modifica all’autorità competente da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva, mentre per gli impianti non autorizzati in R1 si richiederà “il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all’autorità competente quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica”

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