Rifiuti, decreto ‘terra dei fuochi’: “Rischio di sovraccarico delle procure”

di Luigi Palumbo 05/09/2025

Nuovi reati, pene e sanzioni più severe e fine della ‘tenuità del fatto’: il decreto legge ‘terra dei fuochi’ riscrive il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti. Colpite non solo le ecomafie, ma anche imprese e cittadini. Gli esperti avvertono: “Rischio carcere anche per reati formali. Servono proporzionalità e misure di supporto per non ingolfare procure e tribunali”


Tecniche investigative speciali, nuovi delitti e sanzioni rafforzate, arresti in flagranza differita e nessuna tenuità del fatto. È una autentica dichiarazione dello stato di guerra al crimine ambientale quella contenuta nei 12 articoli del decreto legge ‘terra dei fuochi’, approvato dal governo prima della pausa estiva e pubblicato lo scorso 8 agosto in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento risponde da un lato alla necessità, incontestabile, di rendere più efficaci le azioni di contrasto all’ecomafia, soprattutto in territori martoriati come quelli tra le province di Napoli e Caserta. Ma, dall’altro, è destinato ad avere un impatto profondo anche sulle imprese che poco o nulla hanno a che fare con traffici illeciti organizzati e smaltimenti abusivi. Chiunque produca o gestisca rifiuti rischierà il carcere anche in caso di condotte non a norma di natura colposa e “anche per reati di natura formale – spiega Tiziana Cefis, consulente ambientale per TeA Consulting – visto che alcune delle nuove fattispecie delittuose si configurano come reati di pericolo presunto, punibili anche in assenza di un danno concreto, con conseguenze rilevanti per imprese e cittadini”.

Nato in risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che il 30 gennaio 2025 ha condannato l’Italia per non aver tutelato la salute dei cittadini nei Comuni della Campania diventati simbolo della devastazione ambientale, il decreto è da qualche giorno all’esame del Senato. La conversione in legge dovrà arrivare entro il prossimo 7 ottobre, ma già dalla data di pubblicazione in Gazzetta il decreto sta riscrivendo l’intero quadro sanzionatorio in materia di rifiuti introducendo nuovi delitti, inasprendo le sanzioni a carico di cittadini, enti e imprese, modificando il codice penale e quello della strada ed estendendo la responsabilità degli amministratori in tema di illeciti legati alla gestione dei rifiuti.

L’intervento, per alcuni versi, ha anticipato il prossimo recepimento della nuova direttiva europea sui reati ambientali, che però dovrà comunque essere trasposta nell’ordinamento nazionale entro il 21 maggio 2026. “Con nuovi interventi anche in materia di rifiuti”, ha chiarito Stefano Maglia, amministratore di TuttoAmbiente, in occasione di un webinar di Assoambiente. Il quadro, insomma, è destinato a cambiare ancora, e a breve.

Il testo del decreto, denso e articolato – l’ultimo di una lunga (e non efficacissima) serie targata ‘terra dei fuochi’ – è sotteso da un principio semplicissimo: chi gestisce male i propri rifiuti deve pagare caro. Carissimo. Peggio se i rifiuti sono pericolosi. Peggio ancora se la cattiva gestione avviene nell’ambito di un’attività di impresa. In molti casi – più di quanto non fosse in passato – pagando con il carcere. Di sicuro spostando sul piano penale buona parte dei contenziosi tra imprese, enti di controllo e organi di polizia, visto che vengono spazzati via molti dei reati contravvenzionali fin qui previsti dal Testo Unico Ambientale, trasformati in veri e propri delitti. “La riforma esclude l’applicazione della tenuità del fatto, anche se il danno è minimo o solo potenziale – aggiunge Cefis – ma non solo. Il passaggio da contravvenzione a delitto elimina anche la possibilità di estinzione del reato tramite ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite dall’autorità di vigilanza a seguito del controllo”.

Per rischiare il carcere, insomma, “non c’è bisogno di organizzare un traffico illecito di rifiuti con i peggiori criminali – ha spiegato Maglia – ma è sufficiente un deposito temporaneo del quale non si riesca a dimostrare la tenuta corretta”. In questo scenario, dice Tiziana Cefis, “il rischio di un sovraccarico delle procure è reale”. Tanto più che, in diversi casi, “la formulazione dei nuovi reati è generica e ambigua, e manca di coordinamento con il quadro normativo preesistente”, avverte Maglia.

L’espansione del perimetro del diritto penale in materia di rifiuti disegnata dal governo parte dal reato di abbandono, fattispecie già prevista dal Testo Unico Ambientale ma che viene quasi completamente rivista dal nuovo decreto. Per i rifiuti non pericolosi resta la sanzione per i cittadini, anche se inasprita, da un minimo di 1.500 a 18.000 euro, mentre per i titolari di imprese e responsabili di enti, a seconda della gravità del fatto, all’ammenda compresa tra 3.000 e 27.000 euro si aggiunge anche l’arresto da 6 mesi a 2 anni. Per l’abbandono dei piccoli rifiuti la sanzione andrà da 80 a 320 euro e il reato potrà essere contestato anche a posteriori, utilizzando videocamere di sorveglianza. Se l’abbandono avviene mediante veicoli a motore, il conducente si vedrà sospendere la patente da 1 a 4 mesi.

In casi particolari, ovvero se l’abbandono di rifiuti non pericolosi mette a rischio la salute umana e gli ecosistemi, o avviene in siti contaminati, scatterà esclusivamente la reclusione: da 6 mesi a 5 anni per i cittadini e da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi per enti e imprese, con patente sospesa da 2 a 6 mesi. Nel caso di rifiuti pericolosi, invece, l’abbandono e il deposito incontrollato verranno puniti per i cittadini con la reclusione da uno a 5 anni e per le imprese da un anno a 5 anni e 6 mesi. Nel caso di aggravanti legate ai rischi per ambiente e salute, si passerà da un anno e 6 mesi a 6 anni per i cittadini, e da 2 anni a 6 anni e 6 mesi per le imprese.

Non solo l’abbandono, ma anche la gestione non autorizzata passa da illecito contravvenzionale a delitto vero e proprio, punito quindi in ogni caso con la reclusione. Cosa che dovrebbe mettere in allarme, e non poco, il mondo delle imprese, dal momento che “si tratta della fattispecie più ricorrente in assoluto”, ha detto Maglia, e che a essere sanzionate non saranno solo le condotte dolose ma anche quelle colpose. Con pene, va detto, ridotte in questo caso da uno a due terzi (come per l’abbandono di rifiuti), o della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, ma che restano pur sempre pene detentive.

Prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni, o da 1 a 5 anni nel caso di rifiuti pericolosi, anche in questo caso con un’aggravio di pena nel caso di rischi legati a ambiente e salute o di gestione non a norma in siti contaminati, con pene che andranno da 1 a 5 anni per i rifiuti non pericolosi e da 2 anni a 6 anni e 6 mesi per quelli pericolosi. Diventa esclusivamente un delitto anche la gestione di una discarica non autorizzata: da 1 a 5 anni o da 2 a 6 nel caso di aggravanti per ambiente e salute. Aggravate le pene per la combustione illecita di rifiuti, mentre in linea con il nuovo regolamento europeo, anche la spedizione illegale di rifiuti diventa esclusivamente un delitto, punito da 1 a 5 anni di reclusione, aumentati nel caso di rifiuti pericolosi.

Nel mirino delle nuove disposizioni anche gli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, con sanzioni raddoppiate per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, che vengono portate da un minimo di 4 a un massimo di 20.000 euro. Prevista la sospensione della patente da 1 a 4 mesi per rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 per quelli pericolosi, e la sospensione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

Un aggravio delle sanzioni che suscita perplessità, visto che arriva nel pieno del passaggio alla nuova tracciabilità dei rifiuti, con lo switch ai modelli aggiornati di registri e formulari di trasporto partito lo scorso 13 febbraio e accompagnato, per migliaia di operatori, dall’avvio del sistema informatico Rentri. “In questa fase di transizione digitale le imprese avrebbero bisogno di rassicurazioni e non di inasprimenti delle sanzioni – osserva Cefis – tant’è che molte associazioni imprenditoriali avevano invocato una moratoria sulle sanzioni in fase di avvio del sistema“. L’inasprimento, insomma, “appare prematuro e controproducente – dice – visto che siamo ancora in fase di rodaggio e non mancano i dubbi sulle modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e registri”.

Oltre a riformare il Testo Unico Ambientale la nuova disciplina dovrà integrare e, nelle intenzioni del governo, completare la riforma del codice penale operata nel 2015 dalla cosiddetta legge ‘ecoreati’. Anche in questo caso si tratta di un deciso giro di vite, con l’estensione dell’arresto in flagranza differita (ovvero fino a 48 ore dal fatto) a tutti i delitti ambientali già previsti dal codice e anche ai nuovi reati gravi introdotti con la modifica del Testo Unico Ambientale, come l’abbandono, la gestione non autorizzata, la combustione e la spedizione illegale di rifiuti. Gli stessi reati non rientreranno tra quelli per i quali vale la ‘particolare tenuità’, ovvero la possibilità di comminare pene ridotte o sospese nel caso di condotte ritenute non gravi o non abituali dal giudice. In più, sia i nuovi reati previsti dal TUA che quelli del codice penale saranno considerati come ‘reati spia’ dell’attività di gruppi criminali organizzati, con il potenziamento degli strumenti a supporto degli inquirenti e l’inclusione delle operazioni sotto copertura.

Non solo le persone fisiche, ma anche gli enti o le imprese saranno chiamati a rispondere in misura maggiore in caso di commissione di reati ambientali. Il decreto modifica infatti la disciplina sulla responsabilità amministrativa, aumentando le sanzioni già previste e allargando il catalogo dei reati anche all’abbandono e alla combustione di rifiuti. Inasprite anche le sanzioni interdittive, fino all’interdizione definitiva dell’attività quando l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati ambientali previsti dal codice penale e dal Testo Unico Ambientale.

Nelle more della conversione in legge, avverte Cefis, “le imprese devono adottare con urgenza una serie di misure organizzative, operative e documentali per evitare sanzioni e responsabilità penali. Il titolare d’impresa – dice – può essere infatti ritenuto penalmente responsabile anche se non ha commesso direttamente il reato: è sufficiente che non abbia impedito che altri lo commettessero”. Uno scenario nel quale solo l’investimento concreto in misure di prevenzione potrà mettere al riparo dalle conseguenze, pesantissime, del nuovo regime.

Panpenalismo utile solo a ingolfare procure e tribunali o la stretta che serve per disincentivare condotte non a norma e togliere spazio di manovra alle organizzazioni criminali? “Questo sarà il tempo a dirlo. Per ora – chiarisce la consulente – mi auguro che in fase di conversione in legge alcune misure possano essere modificate dal Parlamento”. Non solo per superare dubbi e criticità interpretative ed applicative, ma anche per mitigarne gli effetti. “È giusto e sacrosanto – dice – rafforzare la tutela penale dell’ambiente, ma sempre garantendo proporzionalità tra gravità del fatto e risposta penale”. Per riflettere su luci e ombre della nuova riforma dei delitti in materia di ambiente e rifiuti, Ricicla.tv in collaborazione con TeA Consulting ed Ekofuture ha organizzato un digital talk, in programma per il prossimo 15 settembre a partire dalle 15.

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