Il Consiglio di Stato ha annullato le regole che dal 2020 concedevano un doppio incentivo al biometano prodotto dalle sanse di oliva, ritenendo violato il principio europeo “food first”. Il GSE dovrà ora riscrivere le linee guida, garantendo l’uso energetico solo quando non siano plausibili impieghi alimentari. La sentenza tutela il mercato dell’olio di sansa, a rischio per le distorsioni generate dalla doppia incentivazione
Il biometano prodotto dalla digestione anaerobica delle sanse di oliva non potrà più godere di un doppio incentivo. Toccherà al GSE riscrivere le regole per il riconoscimento dei sostegni in modo da garantire che l’utilizzo dello scarto della produzione olearia ai fini della generazione energetica “sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non siano, plausibilmente, possibili usi non energetici”. Per la sansa, insomma, vale il principio europeo ‘food first’, scrive il Consiglio di Stato in una sentenza per molti versi storica, che per la prima volta sancisce anche nel nostro Paese l’obbligo di rispettare la logica di utilizzo ‘a cascata’ della biomassa privilegiando gli usi alimentari a quelli diversi, come la produzione di energia. Principio ribadito dalla Commissione Ue anche nella direttiva RED III sulle energie rinnovabili, che l’Italia non ha ancora recepito e che per questo ha condotto ieri all’apertura di una nuova procedura d’infrazione.
Accogliendo il ricorso di un gruppo di produttori di olio di sansa e ribaltando in parte un pronunciamento del TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha annullato le procedure applicative del dm 2 marzo 2018 (le regole per il riconoscimento degli incentivi al biometano) nella parte che, a partire dal 2020, ha incluso anche le “sanse umide (bifasiche)” tra le materie prime idonee alla produzione di biometano avanzato e alle quali può essere riconosciuto un doppio incentivo, il cosiddetto ‘double counting’.
Secondo il collegio giudicante, infatti, il GSE, il Ministero dell’agricoltura (allora MIPAAF) e il Comitato biocarburanti non “hanno adeguatamente esplorato il tema di quali tipologie di sansa siano suscettibili di plausibili usi non energetici, né individuato i quantitativi per cui questi ultimi sono concretamente possibili in relazione alla domanda del mercato di settore, alla capacità di assorbimento dei sansifici italiani, alle specifiche caratteristiche delle sanse utili ai sansifici, alle possibilità di approvvigionamento sul mercato interno ed estero, alla sostenibilità economica e ambientale dell’uso delle varie tipologie di sansa, alla destinazione ulteriore dei residui di lavorazione dei sansifici”.
Le “sanse umide (bifasiche)”, ricorda infatti il Consiglio, possono essere utilizzate per la produzione di olio di sansa alimentare, ma il riconoscimento di una doppia incentivazione “ampia e incondizionata” per la produzione di biometano potrebbe condurre a “rilevanti distorsioni del mercato” in violazione del principio europeo “food first”, ovvero dell’uso a cascata della biomassa prima nel settore alimentare e poi in quello energetico.
Il rischio di distorsioni di mercato, ricordano del resto i giudici di Palazzo Spada, era già stato denunciato nel 2015 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione al Parlamento sugli effetti dell’inclusione della sansa di oliva “tra le materie destinatarie di incentivi economici per la produzione di energia rinnovabile e biocarburanti”. Tant’è che proprio “dal 2015 in poi – rileva il Consiglio di Stato nella sentenza – i quantitativi di sansa prodotta da operazioni di molitura presa in carico dai sansifici è in sensibile diminuzione”.
Oltre a ribaltare il principio ‘food first’, insomma, la doppia incentivazione si legge nella sentenza “avrebbe generato gravi distorsioni sui mercati dei prodotti per i quali si utilizza la sansa come fattore produttivo, con particolare pregiudizio per il mercato dell’olio di sansa di oliva”. Che alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato può tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo. Ora toccherà al GSE valutare l’eventuale riscrittura del regime di incentivazione, in ogni caso riconoscendo sostegni economici “all’uso della sansa per scopi energetici” solo nei casi in cui questo sia residuale. Un principio, quello della preminenza degli scopi alimentari a quelli energetici, che d’ora in poi dovrà essere contemplato in tutti i meccanismi di sostegno basati sulla trasformazione di biomasse. Sì alla transizione energetica, ma nel rispetto della concorrenza e, soprattutto, del principio ‘food first’.



Sentenza Giustissima, anzi e’ arrivata in Ritardo. Finamlmente si e’ voluto dare la Priorita’ al Mercato Alimentare. era assurdo produrre Energia con un Prodotto “Materia Prima” per un settore importante come quello dell’olivicoltura. Giustissimo Produrre Energia ma tali Produzioni devono essere fatte con Rifiuti o Comunque con sostanze che hanno Terminato il loro Ciclo Vitale.
Inoltre i Sansifici hanno subito per anni una Vera Propria Concorrenza Sleale, ovvero Sansifici e Impianti di Biogas acquistavano la Sansa Vergine d’oliva ma i secondi godevano del Contributo Gse.