Su sollecitazione del Parlamento il governo avrebbe stralciato dal correttivo al decreto legislativo 116 del 2020 le misure che estendevano lo status di rifiuti urbani a quelli prodotti in depositi e magazzini industriali
I rifiuti prodotti in depositi o magazzini industriali, e non inclusi nell’elenco dei simili agli urbani, resteranno speciali e le aree in questione resteranno escluse dal calcolo della Tari. Lo prevede il decreto legislativo correttivo del d.lgs 116/2020 approvato mercoledì in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Stando al testo licenziato da Palazzo Chigi, e visionato da Ricicla.tv, a valle dell’esame di Camera e Senato conclusosi la scorsa settimana con il rilascio dei rispettivi pareri il governo avrebbe stralciato dal provvedimento le modifiche all’articolo 184 del testo unico ambientale presenti nella versione inizialmente assegnata alle commissioni parlamentari. Modifiche che prevedevano, tra l’altro, l’esclusione dal novero dei rifiuti speciali di tutti i rifiuti generati nell’ambito delle lavorazioni industriali “prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini“. Stralciata anche l’estensione del perimetro dei rifiuti urbani ai rifiuti “prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali”.
Il passo indietro sulla classificazione dei rifiuti, sollecitato dalle due camere nelle loro osservazioni, era stato chiesto a gran voce dalle associazioni delle imprese nel corso delle audizioni parlamentari sul correttivo. Secondo Confartigianato, CNA e Casartigiani la misura avrebbe infatti “riportato pericolosamente nell’ambito dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti in depositi o magazzini”, mentre quelli generati in mense aziendali e uffici erano già inclusi nell’elenco dei simili agli urbani. Un intervento che avrebbe orientato “‘forzatamente’ verso il servizio pubblico” il mercato della gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese. Per effetto dell’estensione a depositi e magazzini delle superfici assoggettabili al prelievo della tariffa rifiuti le attività economiche “rischierebbero così di avere un consistente aumento della Tari, peraltro, in una situazione già di estrema difficoltà per le imprese” avvertiva invece nella propria memoria Unirima, associazione nazionale dei riciclatori di carta. Sulla questione, da sempre molto dibattuta, nell’aprile 2021 era intervenuto anche il Ministero della Transizione Ecologica (oggi dell’Ambiente) con una circolare nella quale si chiariva che “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”.
Dal provvedimento visionato da Ricicla.tv risultano stralciate anche le modifiche all’articolo 219-bis del testo unico ambientale sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi, che avrebbero esteso il perimetro di applicazione della disciplina dai soli imballaggi per bevande in plastica, vetro e metallo a tutti i tipi di packaging per i quali sia possibile “il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l’igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori”. Nella versione sottoposta alle camere, il correttivo riportava in capo a produttori e utilizzatori l’onere dell’istituzione dei sistemi di riutilizzo senza chiarire però se questa dovesse essere volontaria o obbligatoria. “Al riguardo – aveva scritto il Senato nelle sue osservazioni – occorrerebbe mantenere il sistema di restituzione e riutilizzo degli imballaggi quale sistema volontario tanto in considerazione della necessità di un approfondimento della materia quanto in previsione della riforma della disciplina UE degli imballaggi la cui proposta di Regolamento è stata pubblicata lo scorso 30 novembre”. Anche in questo caso lo stralcio dal correttivo era stato sollecitato da entrambe le camere.