Concorrenza, via libera della Camera alle misure sui rifiuti

di Redazione Ricicla.tv 27/07/2022

Via libera della Camera al ddl concorrenza. Confermate le misure sui rifiuti, dal taglio della durata del contratto per i rifiuti urbani conferiti fuori dal servizio pubblico alle nuove deleghe ad Arera per la verifica dei costi di servizio. Resta l’incognita sulla riforma delegata al governo

Via libera della Camera al ddl concorrenza, che torna al Senato per una rapida e definitiva terza lettura. Sono le battute finali del tentativo di salvataggio in extremis di una delle riforme chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno insieme ai provvedimenti attuativi. Con conseguenze rilevanti anche per il mercato dei servizi di gestione dei rifiuti. Oltre a delegare al governo l’adozione di una riforma di settore, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge come parte integrante di una più ampia revisione delle discipline in materia di servizi pubblici locali, il ddl riserva infatti al mondo del waste management i tre commi dell’articolo 14.

Confermata anche alla Camera la riduzione da cinque a due anni della durata del contratto per le utenze non domestiche che scelgano di affidare i propri rifiuti urbani a operatori privati al di fuori del servizio pubblico. Un intervento che modifica la disciplina introdotta dal decreto legislativo 116 del 2020, che ha ridefinito i confini tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, facendo rientrare tra i primi anche un lungo elenco di rifiuti prodotti dalle attività economiche e chiarendo che le stesse possono affidarne la gestione al di fuori del servizio pubblico, ottenendo riduzioni della parte variabile della tariffa rapportate alle quantità avviate a recupero. A patto però di sottoscrivere un contratto con operatori privati per non meno di cinque anni. Un obbligo che le imprese hanno da sempre considerato come lesivo della concorrenza e contro il quale era scesa in campo anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiedendone la cancellazione. Nel ddl il governo ha optato per una più morbida riduzione da cinque a due anni, mediando tra le posizioni delle imprese private e quelle dei Comuni, che dal canto loro considerano il vincolo dei cinque anni come indispensabile per pianificare la gestione alla luce dei minori introiti Tari determinati dalla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico.

Confermata dall’aula di Montecitorio anche l’attribuzione all’autorità di regolazione Arera del compito di definire standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e di verificare i livelli minimi e la copertura dei costi efficienti da parte degli operatori. Misura più “simbolica” che altro, secondo l’antitrust, che da tempo sostiene che le attività di recupero e smaltimento, sebbene disponibili in regime di mercato, vengano spesso fatte rientrare all’interno del perimetro della privativa comunale e affidate a gestori integrati “senza verificare l’effettiva sussistenza di un rischio di fallimento del mercato”. Ovvero senza verificare se lo stesso servizio può essere svolto da un operatore non integrato ma a condizioni migliori. Per l’AGCM la misura proposta dal governo Draghi avrebbe dovuto essere rafforzata subordinando l’affidamento stesso del servizio al rispetto di parametri definiti ex ante dal regolatore.

Per finire, nel testo licenziato dalla Camera viene mantenuta anche l’esclusione delle piattaforme di selezione dalle negoziazioni per la definizione degli accordi di programma tra enti locali e consorzi per il riciclo dei rifiuti, un altro degli interventi auspicati dall’AGCM. L’unico, tra quelli suggeriti dall’autorità, a essere finito ‘tal quale’ nella proposta legislativa del governo. Il testo torna ora al Senato per una terza lettura che di fatto sarà poco più di una formalità. Resta l’incognita sul destino della riforma di settore delegata al governo, per la quale toccherà in ogni caso aspettare il nuovo inquilino di Palazzo Chigi. Difficile che possa essere rispettato il termine di sei mesi fissato dal ddl concorrenza, né tanto meno quello della fine dell’anno previsto dal PNRR.

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