Pubblicato il regolamento europeo sui requisiti di circolarità per la progettazione e gestione a fine vita dei veicoli. La nuova disciplina punta a riscrivere il paradigma dell’automotive europeo con ecodesign, utilizzo di contenuto riciclato, responsabilità estesa del produttore e contrasto al traffico illecito
La riforma europea per un automotive circolare è definitivamente legge. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento sui requisiti di circolarità per la progettazione e gestione a fine vita dei veicoli. La pubblicazione chiude formalmente l’iter legislativo confermando le direttrici dell’accordo raggiunto tra le istituzioni europee nel dicembre 2025: maggiore circolarità nella progettazione dei veicoli, utilizzo obbligatorio di materiali riciclati, rafforzamento della responsabilità dei produttori e nuove misure contro la dispersione e l’esportazione illegale dei mezzi giunti a fine vita. Il regolamento entrerà in vigore il 13 agosto 2026 e si applicherà in via generale a decorrere dal 1 settembre 2028, anche se il calendario delle scadenze regolatorie è lungo e decisamente articolato.
La nuova disciplina introduce requisiti di circolarità applicabili alla progettazione dei nuovi veicoli: i mezzi messi sul mercato Ue dovranno essere progettati in modo da non ostacolare la rimozione e la sostituzione delle parti e dei componenti che presentano un potenziale significativo di riutilizzo, rigenerazione o riciclo. A regime, i mezzi immessi sul mercato dell’Unione dovranno essere riutilizzabili o riciclabili per almeno l’85% della massa e riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95%. Per questo Il regolamento introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, attraverso il quale dovranno essere rese disponibili le informazioni necessarie a identificare le caratteristiche di circolarità del mezzo e le modalità per rimuovere e sostituire in sicurezza parti e componenti.
Tra le novità più rilevanti in tema di progettazione circolare, e uno dei punti più dibattuti nel corso dell’iter legislativo, è l’introduzione di quote minime obbligatorie di plastica riciclata nei veicoli di nuova produzione. Il testo definitivo prevede una traiettoria graduale: la plastica utilizzata nei veicoli dovrà contenere almeno il 15% di materiale riciclato dopo sei anni dall’entrata in vigore del regolamento e almeno il 25% dopo dieci anni. Una quota minima del 20% della plastica riciclata utilizzata per raggiungere questi obiettivi dovrà provenire da sistemi ‘closed loop’, vale a dire da materiali recuperati da veicoli giunti a fine vita.
Il vero pilastro della riforma è rappresentato dal rafforzamento della responsabilità estesa del produttore. Le case auto dovranno istituire sistemi EPR individuali o collettivi e sostenere finanziariamente e organizzativamente la raccolta gratuita e il trattamento corretto dei propri veicoli. I sistemi di responsabilità estesa dovranno garantire, per il tramite degli impianti di trattamento autorizzati, il raggiungimento degli obiettivi dell’85% di riutilizzo e riciclo e del 95% di recupero complessivo. La responsabilità comprenderà il finanziamento e l’organizzazione della raccolta dei mezzi, il loro conferimento agli impianti autorizzati e il trattamento conforme alle prescrizioni europee.
I contributi finanziari versati dai produttori potranno essere modulati in funzione delle caratteristiche ambientali e progettuali dei veicoli. I sistemi che facilitano lo smontaggio, il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclo potranno quindi beneficiare di una contribuzione più favorevole rispetto ai modelli meno circolari. Nella determinazione dei costi dovranno essere considerati anche i ricavi ottenuti dalla vendita dei pezzi di ricambio e dei materiali recuperati dagli impianti di trattamento.
Il regolamento interviene direttamente anche sulle operazioni svolte dagli impianti autorizzati. Dopo il conferimento, i veicoli fuori uso dovranno essere sottoposti a bonifica entro 30 giorni dal conferimento nell’impianto, con la rimozione separata di batterie, carburanti, oli, liquidi e componenti contenenti sostanze pericolose. Prima della frantumazione dovranno essere rimosse le parti e i componenti individuati dal regolamento, in particolare quando presentano un elevato potenziale di riutilizzo, rigenerazione o riciclo. Il testo rafforza inoltre gli obblighi di tracciabilità e separazione dei flussi. I veicoli fuori uso e le parti da essi derivanti non potranno essere miscelati indiscriminatamente con altri rifiuti, mentre gli operatori dovranno documentare le attività di trattamento anche per garantire la misurazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero.
Un altro capitolo centrale riguarda il contrasto ai flussi illegali e alla dispersione dei veicoli fuori uso. Secondo le stime delle istituzioni europee, ogni anno circa 3,5 milioni di mezzi scompaiono dalle strade dell’Unione senza lasciare traccia per essere esportati, smantellati o abbandonati illegalmente. Per questo, cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, scatterà il divieto di inviare verso Paesi terzi veicoli usati non più idonei alla circolazione. Il nuovo regolamento introduce quindi criteri vincolanti per distinguere un veicolo usato da un veicolo divenuto rifiuto. Una volta soddisfatti i criteri che ne determinano lo status di veicolo a fine vita, il mezzo dovrà essere consegnato a un impianto autorizzato di trattamento e non potrà più essere legalmente venduto o esportato come veicolo usato.
Per costruttori, produttori di componenti, demolitori, frantumatori e sistemi di gestione dei veicoli fuori uso comincia quindi una fase di adeguamento che richiederà investimenti industriali, nuovi flussi informativi e una maggiore integrazione tra progettazione e trattamento a fine vita. Un percorso complesso, in un settore chiave dell’ecosistema industriale europeo già segnato dalle incertezze legate alla transizione elettrica, dalla pressione sui costi e dalla competizione internazionale con Cina e Stati Uniti.





