Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato la consultazione sullo schema di regolamento per disciplinare i criteri di cessazione di qualifica di rifiuto per la plastica accidentalmente pescata e volontariamente raccolta in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
A quattro anni dall’approvazione della legge SalvaMare, l’Italia si appresta ad aggiungere un nuovo tassello all’architettura normativa sul recupero dei rifiuti marini: i criteri tecnici che permetteranno alla plastica pescata, dopo opportuno trattamento di riciclo, di smettere di essere un rifiuto per essere reimpiegata in nuove produzioni.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato la consultazione per lo schema di regolamento per disciplinare i criteri End of Waste dei rifiuti in plastica accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
L’adozione del regolamento era prevista dalla legge SalvaMare, approvata nel 2022 per “promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne”.
La legge, che ha avuto una lunga gestazione, era stata presentata nel 2018 ed è stata approvata definitivamente quattro anni dopo. Nella versione originale, all’articolo 4 il testo prevedeva l’emanazione di uno specifico regolamento che individuasse i criteri end of waste per tutti i rifiuti pescati.
L’impostazione originale della SalvaMare, però, ha subito qualche cambiamento nel corso del tempo. La legge prevedeva in origine un regolamento ‘onnicomprensivo’ per tutte le tipologie di rifiuti rinvenuti e raccolti dalle acque: un po’ troppi, e troppo eterogenei, per essere compressi all’interno di un singolo regolamento, che, in teoria, sarebbe dovuto essere pubblicato entro sei mesi della promulgazione della legge. Termine che, vista la complessità tecnica e amministrativa del mandato normativo, non è stato rispettato.
Per poter essere attuata, la disciplina ha quindi avuto bisogno di una serie di revisioni. Nel 2024 con il decreto ‘semplificazioni ambientali’ è stato eliminato il riferimento temporale dei sei mesi, ma, soprattutto, è stata superata la previsione di un unico decreto end of waste. Poi, nel 2025, nel corso dell’esame sul disegno di legge ‘semplificazione attività economiche’, dal Senato è arrivata la spinta ad accelerare ulteriormente l’attuazione della legge, con un ordine del giorno che ha invitato il Ministero dell’Ambiente a dare “specifica priorità all’elaborazione di criteri End of Waste per le reti in plastica e materiali assimilabili, frequentemente rinvenuti tra i rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e volontariamente raccolti (RVR), al fine di promuoverne il recupero in un’ottica di economia circolare e di tutela dell’ecosistema acquatico”. Lo schema proposto dal Ministero dell’Ambiente, quindi, risponde proprio a questo nuovo mandato.
Il testo introduce la definizione di “plastica recuperata SalvaMare”, il materiale che ha cessato di essere rifiuto dopo il trattamento, organizzato in lotti omogenei che non possono superare le 100 tonnellate ciascuno. Il perimetro del rifiuti ammissibili al trattamento è limitato ai soli rifiuti non pericolosi pescati accidentalmente o raccolti volontariamente classificati con i codici EER 20 01 39 e 20 03 99, con l’esclusione esplicita dei rifiuti sanitari, salvo quelli plastici non pericolosi già separati all’origine, e dei prodotti assorbenti per l’igiene usati.
Il processo di recupero, descritto nell’Allegato 2, prevede fasi meccaniche che vanno dalla cernita e selezione alla rimozione delle frazioni estranee, dal lavaggio e dissabbiatura fino a triturazione, asciugatura ed eventuale granulazione. Per essere immessa sul mercato, la plastica recuperata dovrà rispettare parametri stringenti: un contenuto di materiale plastico pari almeno al 98% in peso sul secco, frazioni estranee residue non superiori all’1%, assenza di rifiuti pericolosi e di contaminanti organici putrescibili, come ad esempio il biofouling macroscopico, cioè l’accumulo visibile di organismi pluricellulari che si forma naturalmente sulle superfici immerse in acqua. Rigidi limiti analitici sono fissati per le sostanze chimiche come metalli, cloruri o idrocarburi.
La materia prima seconda prodotta potrà essere utilizzata per realizzare arredi urbani, componenti per l’edilizia, imballaggi industriali, attrezzature nautiche e portuali, componentistica automotive non strutturale e tessili tecnici, non potrà invece essere impiegata per prodotti a contatto alimentare, giocattoli, articoli per la prima infanzia, dispositivi medici e packaging cosmetico o farmaceutico.
Fondamentale per il funzionamento di questo nuovo sistema sarà la tracciabilità dei prodotti raccolti in mare dai pescatori o dalle attività organizzate per la rimozione dei rifiuti da volontari o associazioni.
“Rafforziamo il percorso verso un’economia sempre più circolare – ha commentato la viceministra all’Ambiente Vannia Gava – Vogliamo trasformare le plastiche recuperate nelle nostre acque da rifiuto a risorsa, garantendo regole chiare, sicurezza e tutela dell’ambiente. Il confronto con i soggetti interessati ci permetterà di arrivare a un testo condiviso ed efficace”.
Gli stakeholder potranno dare il loro contributo sull’apposita piattaforma digitale dedicata alle consultazioni sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fino al 5 settembre.




