Centri di raccolta rifiuti, un anno per adeguarsi: ecco le nuove regole per Comuni e gestori

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Redazione Ricicla.tv
30/04/2026

Dalle nuove regole su sicurezza e tracciabilità all’apertura alla preparazione per il riutilizzo. Dal 14 maggio 2026 scatta il conto alla rovescia: dodici mesi per adeguare i centri di raccolta alla nuova disciplina del Ministero dell’Ambiente. L’obbligo riguarda Comuni, enti d’ambito e gestori del servizio rifiuti, chiamati a rivedere assetti strutturali e procedure operative. Chiarita la funzione sostitutiva al formulario della scheda per i rifiuti in uscita dai centri di raccolta


Dodici mesi di tempo, a partire dal 14 maggio 2026, per riscrivere organizzazione, procedure e standard dei centri di raccolta su tutto il territorio nazionale. Il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo una lunga istruttoria, non lascia margini: Comuni, enti d’ambito e gestori del servizio rifiuti urbani sono chiamati ad adeguarsi a una disciplina che, dopo 18 anni, supera definitivamente il modello del 2008 e introduce requisiti più stringenti su sicurezza, gestione operativa e tracciabilità. Una prova di maturità per la filiera pubblica e industriale dei rifiuti.

Il primo elemento di discontinuità riguarda la struttura stessa della disciplina. Se il decreto del 2008 si reggeva su pochi articoli e rinviava gran parte delle regole operative a un allegato tecnico, il nuovo testo porta nel corpo normativo prescrizioni dettagliate su caratteristiche costruttive, requisiti gestionali e modalità operative. Un rafforzamento del quadro regolatorio, che punta a ridurre margini interpretativi e difformità applicative tra territori.

Sul piano tecnico, il decreto aggiorna in modo significativo gli standard dei centri di raccolta, introducendo riferimenti espliciti alla tutela della salute, alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi, oltre a criteri più stringenti per la localizzazione, la gestione delle acque meteoriche, le pavimentazioni, le recinzioni e la separazione dei flussi. L’attenzione si sposta da una logica prevalentemente logistica a una gestione integrata del sito, con obblighi puntuali anche in materia di manutenzione, controllo e gestione delle emergenze.

Un secondo asse di innovazione riguarda la gestione operativa dei rifiuti. Il decreto interviene sulle modalità di conferimento e deposito, chiarendo la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra flussi destinati a recupero e a smaltimento, e introducendo limiti temporali più articolati per il deposito nei centri. Accanto al limite generale, vengono definiti tempi specifici per particolari tipologie, come rifiuti organici (in questo caso i limiti già esistenti vengono estesi) sfalci e potature, rifiuti indifferenziati o provenienti da attività commerciali, con l’obiettivo di contenere criticità igienico-sanitarie e migliorare la qualità delle frazioni raccolte.

Particolarmente rilevante è l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti conferibili e delle relative modalità di gestione. Il nuovo decreto recepisce l’evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi anni, includendo in modo più chiaro e articolato flussi come i raee, le batterie al litio, rifiuti da costruzione e demolizione di origine domestica, gli oli, i rifiuti sanitari a rischio infettivo e altre tipologie che nel 2008 non erano inclusi, avevano una disciplina meno strutturata o frammentata. Oltre alle utenze domestiche sono autorizzate al conferimento anche le utenze non domestiche produttrici dei rifiuti simili agli urbani, incluse le strutture sanitarie.

Sul versante organizzativo, viene rafforzato il ruolo del gestore del centro di raccolta, con l’obbligo di disporre di personale adeguatamente formato e qualificato, anche in relazione alla gestione di rifiuti complessi come i raee o le batterie. Il decreto introduce inoltre elementi di responsabilizzazione lungo la filiera, rendendo più espliciti gli obblighi di controllo, verifica e corretta gestione dei conferimenti, e aprendo anche alla possibilità di integrare finalità sociali, ad esempio attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Un passaggio significativo riguarda la tracciabilità e la tenuta dei registri. Pur restando ancorato alle previsioni dell’articolo 190 del Testo Unico Ambientale, il decreto stabilisce che i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico “limitatamente ai rifiuti pericolosi”, per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti. Per i raee il peso da registrare è quello verificato a destino, cioè presso l’impianto di trattamento.

Accanto al registro tout-court, il decreto rafforza strumenti di contabilizzazione interna dei flussi. Per i rifiuti in ingresso (da utenze non domestiche) e per quelli in uscita, i gestori devono redigere un apposito schedario anche con il supporto di strumenti informatici. La versione finale del regolamento chiarisce e semplifica alcune delle proposte inizialmente avanzate dal Mase, riaffermando in maniera esplicita la possibilità di utilizzare la scheda alternativa al fir per i rifiuti in uscita dal centro, avviati a recupero o smaltimento, “sostituita dal formulario di identificazione dei rifiuti solamente per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso”.

Tra le novità più rilevanti in chiave di economia circolare compare l’introduzione di una disciplina esplicita per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo. Il decreto consente ai Comuni e agli enti d’ambito di individuare all’interno dei centri spazi dedicati all’esposizione temporanea di beni ancora funzionanti o suscettibili di riutilizzo, nonché aree per attività di prevenzione della produzione di rifiuti. Un cambio di paradigma rispetto al passato, che riconosce ai centri di raccolta un ruolo proattivo nella gerarchia dei rifiuti. Resta da verificare, nella fase applicativa, la capacità del sistema di accompagnare questo adeguamento, soprattutto nei contesti territoriali più complessi.

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